Art. 4 Criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome 1. Per la componente degli stanziamenti finalizzati a contribuire al raggiungimento della soglia di efficienza operativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in ottemperanza al citato art. 29, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il criterio di riparto si basa sui valori regionali o provinciali relativi all'incidenza dei volumi di esami prodotti da strutture di laboratorio pubbliche e private accreditate che non raggiungono il livello di produzione di 200.000 prestazioni annue, cosi' come descritto nell'allegato 2 al presente decreto. 2. In considerazione delle incompletezze dei dati forniti dalle Regioni Puglia, Molise e Sardegna, sono utilizzati i dati desunti dal modello di rilevazione STS 21, opportunamente rettificati in base alle risultanze dello scostamento medio osservato nelle altre regioni e province autonome tra dato calcolato, in base al modello di rilevazione STS 21, e dato rilevato sulla base delle autodichiarazioni prodotte delle regioni e province autonome e ritenute corrispondenti alla richiesta del Ministero della salute. 3. Per le quote restanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), relative alla produzione di 5.000 campioni annui di esami con tecnologia NGS, in considerazione della rilevante distanza rilevata in tutte le regioni e province autonome dalla soglia di efficienza fissata dal citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il criterio di riparto tra le regioni e province autonome viene determinato in base alla quota di accesso prevista per la ripartizione della quota di finanziamento ordinario indistinto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.