Art. 4 
 
        Criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome 
 
  1. Per la componente degli stanziamenti finalizzati  a  contribuire
al  raggiungimento  della  soglia  di  efficienza  operativa  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), in ottemperanza al citato  art.  29,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  il  criterio  di
riparto  si  basa  sui  valori  regionali  o   provinciali   relativi
all'incidenza  dei  volumi  di  esami  prodotti   da   strutture   di
laboratorio pubbliche e private accreditate che  non  raggiungono  il
livello di  produzione  di  200.000  prestazioni  annue,  cosi'  come
descritto nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. In considerazione delle incompletezze  dei  dati  forniti  dalle
Regioni Puglia, Molise e Sardegna, sono utilizzati i dati desunti dal
modello di rilevazione STS 21,  opportunamente  rettificati  in  base
alle risultanze dello scostamento medio osservato nelle altre regioni
e province autonome  tra  dato  calcolato,  in  base  al  modello  di
rilevazione   STS   21,   e   dato   rilevato   sulla   base    delle
autodichiarazioni  prodotte  delle  regioni  e  province  autonome  e
ritenute corrispondenti alla richiesta del Ministero della salute. 
  3. Per le quote restanti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  b),
relative alla  produzione  di  5.000  campioni  annui  di  esami  con
tecnologia NGS, in considerazione della rilevante  distanza  rilevata
in tutte le regioni e province autonome dalla  soglia  di  efficienza
fissata dal citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
il criterio di riparto tra  le  regioni  e  province  autonome  viene
determinato  in  base  alla  quota  di  accesso   prevista   per   la
ripartizione della quota di finanziamento ordinario indistinto per il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.