Art. 7 
 
                      Attuazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono al Ministero  della  salute  il  cronoprogramma  previsto
dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, entro
trenta  giorni   dall'acquisizione   dell'intesa   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano sul presente decreto. Il  cronoprogramma
descrive le azioni e stabilisce i tempi di progressiva  realizzazione
e di completamento, entro  il  31  dicembre  2022,  dei  processi  di
riorganizzazione della rete delle strutture di laboratorio  pubbliche
e private accreditate; contiene inoltre la mappatura delle  strutture
produttive  ed  erogatrici  dei   laboratori   pubblici   e   privati
accreditati seguendo le modalita'  operative  definite  dal  Comitato
permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza (Comitato LEA),
di cui all'art. 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano in data 23 marzo 2005. 
  2. Il cronoprogramma e' sottoposto  alla  preliminare  approvazione
del Comitato LEA che si esprime entro trenta giorni  dalla  ricezione
del cronoprogramma medesimo. Allo stesso Comitato LEA e' demandato il
monitoraggio della relativa attuazione. 
  3.  Al  trasferimento  del  finanziamento  si  provvede  a  seguito
dell'approvazione del cronoprogramma  e  della  sua  esecuzione,  per
stati   di   avanzamento   delle   attivita',   come   definiti   nel
cronoprogramma medesimo e verificati dal Comitato  LEA  e  comunicati
dallo stesso al Ministero dell'economia e delle  finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato.  Per  le  autonomie  speciali
l'accesso al finanziamento con  oneri  a  carico  dello  Stato  resta
altresi'   condizionato   all'eventuale   adozione    di    specifica
autorizzazione legislativa, in deroga alle  disposizioni  vigenti  in
materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria. 
  4. Per  quanto  previsto  dal  comma  3  del  citato  art.  29  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  la  mancata  presentazione  del
cronoprogramma, ovvero la sua mancata  approvazione,  ovvero  la  sua
mancata attuazione nei modi e nel termine fissato, comunque non oltre
il 31 dicembre 2022, comporta la perdita del diritto  all'accesso  al
finanziamento relativo. 
  Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1,  2  e  3,  viene
trasmesso agli organi di controllo secondo  la  normativa  vigente  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 dicembre 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 232