Art. 10 
 
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
  piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni  da
  SARS-CoV-2 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti  «e  comunque  entro  il  31  dicembre
2022»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Al fine di consentire  i  servizi  di  assistenza  alle
funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma
1, nonche' per far  fronte  agli  oneri  accessori  connessi  con  il
funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000  di
euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si  provvede
a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale  di
cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69.». 
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e
fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
          materia  di  contenimento  e   prevenzione   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle  elezioni
          per l'anno 2021), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2021, n. 10 e convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi  funzionali
          all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la
          prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - 1.Al fine  di
          dare  piena,  celere  e  trasparente  attuazione  al  piano
          strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni
          da SARS-CoV-2  adottato  con  decreto  del  Ministro  della
          salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  istituita,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
          piattaforma  informativa  nazionale  idonea  ad  agevolare,
          sulla  base  dei  fabbisogni  rilevati,  le  attivita'   di
          distribuzione   sul   territorio   nazionale   delle   dosi
          vaccinali, dei  dispositivi  e  degli  altri  materiali  di
          supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
          A tali fini, la piattaforma di cui  al  periodo  precedente
          tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente  in
          forma  aggregata.  Nell'eventualita'  in  cui  il   sistema
          informativo vaccinale di una regione  o  di  una  provincia
          autonoma non risulti adeguato a gestire i  volumi  di  dati
          relativi  alle  vaccinazioni  per  la   prevenzione   delle
          infezioni  da  SARS-CoV-2,  su  richiesta  della   medesima
          regione o provincia autonoma,  la  piattaforma  di  cui  al
          presente  comma  esegue  altresi',  in  sussidiarieta',  le
          operazioni   di   prenotazione   delle   vaccinazioni,   di
          registrazione  delle  somministrazioni  dei  vaccini  e  di
          certificazione  delle  stesse,  nonche'  le  operazioni  di
          trasmissione  dei  dati  al  Ministero  della  salute,  nel
          rispetto delle modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile   2020,   n.   27,   le   operazioni   di
          predisposizione e gestione  della  piattaforma  di  cui  al
          comma 1 sono  affidate  al  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il   contenimento    e    il    contrasto    dell'emergenza
          epidemiologica   Covid-19,    di    seguito    "Commissario
          straordinario", il quale, in  via  d'urgenza,  al  fine  di
          assicurare l'immediata operativita' della  piattaforma,  in
          conformita' all'articolo 28 del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  si  avvale  prevalentemente  del   supporto   di
          societa' a partecipazione pubblica che siano  in  grado  di
          assicurare una presenza  capillare  sul  territorio  e  che
          prestino tale servizio a titolo gratuito. 
              3.  Nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  piano
          strategico di cui al comma 1 e dal  presente  articolo,  il
          Commissario  straordinario  si  raccorda  altresi'  con  il
          Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio  sanitario
          nazionale e i soggetti  attuatori  di  cui  all'articolo  1
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile  n.  630  del  3  febbraio  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche'  con
          l'Agenzia Italiana del farmaco e con  l'Istituto  superiore
          di sanita', i quali, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  7,  possono  accedere  alle  informazioni  aggregate
          presenti nella piattaforma di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  1,  per  lo  svolgimento  delle   proprie   funzioni
          istituzionali. Il Commissario straordinario,  d'intesa  con
          il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, trasmette  ogni  sessanta  giorni
          una relazione alle Camere sullo  stato  di  attuazione  del
          piano  strategico  di  cui  al  comma  1   e   ne   informa
          periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              4. Alle regioni e alle province autonome sono  affidate
          le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle
          infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva  alle
          categorie di  assistiti  individuate  in  base  ai  criteri
          indicati dal  piano  strategico  di  cui  al  comma  1.  Le
          operazioni   di   prenotazione   delle   vaccinazioni,   di
          registrazione  delle  somministrazioni  dei  vaccini  e  di
          certificazione delle stesse sono gestite  dalle  regioni  e
          dalle province autonome, che le eseguono,  in  qualita'  di
          titolari  del  trattamento,  attraverso  i  propri  sistemi
          informativi vaccinali. Nell'eventualita' di  cui  al  terzo
          periodo del comma 1,  ferma  restando  la  titolarita'  del
          trattamento in capo alla regione o alla provincia  autonoma
          richiedente, la piattaforma nazionale di cui  al  comma  1,
          gestita  dal  Commissario  straordinario  per  conto  della
          stessa ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
          2016/679,  assicura  tutte  le   funzionalita'   necessarie
          all'effettuazione   delle   operazioni   di   prenotazione,
          registrazione    e    certificazione,    in    regime    di
          sussidiarieta'.  Il   sistema   Tessera   Sanitaria   rende
          disponibili alla piattaforma nazionale i  dati  individuali
          necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al
          precedente periodo, in regime di sussidiarieta'. 
              5. Fermo restando l'obbligo informativo posto  in  capo
          alle regioni e alle province autonome ai sensi del  decreto
          del Ministro della salute  17  settembre  2018,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  257
          del 5 novembre  2018,  istitutivo  dell'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini,   al   fine   di   consentire   il    monitoraggio
          dell'attuazione del piano strategico di cui al comma 1,  le
          regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi
          informativi o, nell'eventualita' di cui  al  terzo  periodo
          del  comma  1,   attraverso   la   piattaforma   nazionale,
          trasmettono   al   Ministero   della   salute   tutte    le
          informazioni, relative alle  somministrazioni  dei  vaccini
          per la prevenzione dell'infezione  da  Sars-CoV-2  su  base
          individuale,  in  conformita'  al   predetto   decreto   17
          settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e  comunque
          nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche  tecniche
          pubblicate nel sito  internet  istituzionale  dello  stesso
          Ministero. Tale trasmissione  e'  effettuata  in  modalita'
          incrementale e include anche l'informazione  sull'eventuale
          stato  di  gravidanza  della  persona  vaccinata  e   sulla
          eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2. Le regioni e le
          province autonome, mediante i propri sistemi informativi  o
          mediante la piattaforma nazionale di cui al  comma  1,  nei
          casi  in  cui   quest'ultima   operi   in   sussidiarieta',
          trasmettono altresi'  i  dati  relativi  alle  prenotazioni
          delle vaccinazioni, su base individuale, al Ministero della
          salute,  il  quale,  tramite  interoperabilita',   per   le
          finalita' di cui  al  primo  periodo  del  comma  1,  rende
          disponibili alla piattaforma nazionale di cui  al  medesimo
          comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni  sia
          delle somministrazioni dei vaccini 
              5-bis.  Al  fine   di   estendere   le   attivita'   di
          prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni  per  la
          prevenzione delle  infezioni  da  SARS-CoV2,  previste  dal
          Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
          convenzionati con il SSN, e altri  operatori  sanitari  che
          effettuano le attivita' di prenotazione e  somministrazione
          provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
          provincia   autonoma   di   competenza   dei   dati   delle
          prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
          messi a disposizione dalla medesima  ovvero  attraverso  la
          piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche  utilizzando
          le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria. 
              5-ter.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria   assicura   la
          circolarita' delle informazioni relative  alla  regione  di
          assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
          assistiti  del  SSN  nell'intero  territorio  nazionale   e
          acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le  informazioni
          su base individuale inerenti alle prenotazioni e,  in  caso
          di pluralita' di prenotazioni per  la  stessa  persona,  al
          fine  di  assicurarne  l'univocita',  informa  le   Regioni
          diverse  da  quella  di  assistenza.  Il  Sistema   Tessera
          Sanitaria  acquisisce,  altresi',  dall'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini le informazioni su base individuale  inerenti  alle
          somministrazioni  e  rende  disponibile  alle   Regioni   e
          Province autonome, nonche' alla  piattaforma  nazionale  di
          cui al comma  1,  un  servizio  di  verifica  dell'avvenuta
          somministrazione per i singoli  assistiti,  per  assicurare
          l'appropriatezza  di  una  successiva  somministrazione  ai
          medesimi. 
              6. I dati personali trattati attraverso la  piattaforma
          di cui al comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria anche a carattere  transfrontaliero  legate  alla
          diffusione  del  COVID-19,  individuata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2022,  devono  essere  cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma
          titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'articolo   28,
          paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. 
              6-bis. Al fine di consentire i  servizi  di  assistenza
          alle funzionalita' della piattaforma informativa  nazionale
          di cui al comma  1,  nonche'  per  far  fronte  agli  oneri
          accessori connessi con il funzionamento  della  stessa,  e'
          autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022.
          All'onere di cui al presente comma  si  provvede  a  valere
          sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di
          cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, ai sensi  dell'articolo  40,  comma  1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69. 
              7.  Per  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          sorveglianza  immunologica  e  farmaco-epidemiologica,   il
          Ministero della salute trasmette, in interoperabilita'  con
          la  piattaforma  di  cui   all'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
          febbraio 2020, all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati
          individuali relativi ai soggetti cui  e'  somministrata  la
          vaccinazione  anti   SARS-CoV-2   contenuti   nell'Anagrafe
          Nazionale Vaccini 
              8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
          e   applicativa   dell'Anagrafe   Nazionale   Vaccini    e'
          autorizzata la spesa  di  966.000  euro  per  l'anno  2021.
          All'onere di cui al presente  comma  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di  cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          della salute per il medesimo anno.».