Art. 11 Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (« Covid Hotel ») previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento ordinario e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31 dicembre 2020. 3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.».