Art. 11 
 
                Disposizioni in materia di controlli 
              per gli ingressi sul territorio nazionale 
 
   1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di  frontiera  e  i  servizi
territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e
aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero  della  salute,  effettuano,
anche  a  campione,  presso  gli  scali  aeroportuali,  marittimi   e
terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori  che  fanno
ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In caso di esito positivo al test molecolare  o  antigenico,  al
viaggiatore  si  applica,  con  oneri  a  suo   carico,   la   misura
dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove
necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza  da  COVID-19
(« Covid Hotel  »)  previsti  dall'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  previa   comunicazione   al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale  competente
per territorio in modo da garantire  la  sorveglianza  sanitaria  per
tutto il periodo necessario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della  legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2014,  n.
          300, Supplemento ordinario: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento  ordinario  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
              «2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra
          disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad
          improrogabili    esigenze    connesse     alla     gestione
          dell'isolamento delle  persone  contagiate  da  SARS-CoV-2,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  7,
          del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni
          e le  province  autonome  possono  stipulare  contratti  di
          locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili
          aventi analoghe caratteristiche di idoneita',  con  effetti
          fino al 31 dicembre 2020. 
              3.  Le  aziende   sanitarie,   tramite   i   distretti,
          provvedono  ad  implementare  le  attivita'  di  assistenza
          domiciliare integrata o  equivalenti,  per  i  pazienti  in
          isolamento anche ospitati presso le  strutture  individuate
          ai  sensi  del  comma  2,  garantendo   adeguato   supporto
          sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei  pazienti,
          nonche'  il  supporto  per  le  attivita'   logistiche   di
          ristorazione e di erogazione dei  servizi  essenziali,  con
          effetti fino al 31 dicembre 2020.».