Art. 12 
 
                Proroga delle disposizioni in materia 
             di somministrazione dei vaccini in farmacia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano fino  al  31  dicembre  2022.  Ai
relativi oneri, quantificati complessivamente in euro  4.800.000,  si
provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  447,  della
legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento
e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   471   e   447,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, Supplemento ordinario: 
              «471. In attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo
          11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18  giugno  2009,
          n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del  decreto
          del Ministro della  salute  16  dicembre  2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto
          conto  delle   recenti   iniziative   attuate   nei   Paesi
          appartenenti   all'Unione    europea    finalizzate    alla
          valorizzazione del ruolo dei  farmacisti  nelle  azioni  di
          contrasto e di prevenzione delle infezioni  da  SARS-CoV-2,
          e' consentita, in via sperimentale,  per  l'anno  2021,  la
          somministrazione di  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  nelle
          farmacie  aperte  al  pubblico  da  parte  dei  farmacisti,
          opportunamente formati con le modalita'  di  cui  al  comma
          465, anche con specifico riferimento  alla  disciplina  del
          consenso informato che gli stessi provvedono  ad  acquisire
          direttamente,   subordinatamente   alla   stipulazione   di
          specifici   accordi   con   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  delle  farmacie,  sentito  il   competente
          ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito  dei  predetti  accordi
          sono disciplinati anche gli aspetti relativi  ai  requisiti
          minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei
          vaccini, nonche'  le  opportune  misure  per  garantire  la
          sicurezza  degli  assistiti.  Al  fine  di  assicurare   il
          puntuale adempimento  degli  obblighi  informativi  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  marzo
          2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere,  senza
          ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati relativi
          alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla  provincia
          autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle   indicazioni
          tecniche fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il
          Sistema Tessera Sanitaria.». 
              «447. Per l'anno 2021, nello stato  di  previsione  del
          Ministero della  salute  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 400 milioni di euro da destinare  all'acquisto
          dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la  cura  dei
          pazienti con COVID-19.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
          all'articolo articolo 11.