Art. 13 
 
           Disposizioni urgenti per prevenire il contagio 
                 da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
 
   1. Al fine di assicurare l'individuazione e  il  tracciamento  dei
casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno
scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a
regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di
somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle
correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori
militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul
territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei
laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle
attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 
  2. Per il pagamento degli  oneri  di  missione,  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  e  del  compenso  forfetario  di  impiego   al
personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso  quello
delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di
cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva
di euro 14.500.000. I compensi  accessori  al  personale  di  cui  al
precedente  periodo  sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231 e a quelli  stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per
la durata di sei mesi  a  ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma
2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata  la  spesa
di euro 199.760. 
  4.  Per  il  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario svolte dal personale di cui al  comma  3  del  presente
articolo e dal  personale  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2022 e' autorizzata  la
spesa di euro 185.111. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000  di
euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Alla  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti  dal
comma 1, pari a 9 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante utilizzo di  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3,  della
          legge 8 agosto 1990, n. 231  (Disposizioni  in  materia  di
          trattamento economico del personale  militare),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187: 
              «3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  3  che
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  171,  recante:  «Recepimento   del   provvedimento   di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
          2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
          2007, n. 243, Supplemento ordinario: 
              «3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,  n.  27,   recante:   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria: 
              «Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari  tecnici  per
          la biologia la chimica e  la  fisica  presso  le  strutture
          sanitarie militari). -  1.  Al  fine  di  far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19,  di  garantire  i  livelli   essenziali   di
          assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente  le
          altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
          nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
          carico  del  Dipartimento   scientifico   del   Policlinico
          militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
          e  dalla  connessa  necessita'  di  sviluppo  di  test  per
          patogeni  rari,  il  Ministero  della  difesa,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in  servizio,
          puo' conferire incarichi individuali a  tempo  determinato,
          previo avviso pubblico,  fino  a  un  massimo  di  quindici
          unita'   di   personale   di   livello   non   dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia la chimica e la fisica. 
              2. Gli incarichi di cui  al  comma  1,  sono  conferiti
          previa selezione per titoli e colloquio mediante  procedure
          comparative e hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per  l'assunzione  di  personale  nei  medesimi
          profili professionali presso il Ministero della difesa. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020  e  di
          euro 346.470  per  l'anno  2021  e  ai  relativi  oneri  si
          provvede: 
                a) per l'anno 2020: 
                  1) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
          dei  capitoli  relativi  alle  tre  Forze  armate,  di  cui
          all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                  2) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo per  la  riallocazione  delle  funzioni
          connesse al programma di  razionalizzazione,  accorpamento,
          riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
          per  le  esigenze  di   funzionamento,   ammodernamento   e
          manutenzione  e  supporto  dei  mezzi,  dei  sistemi,   dei
          materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
          inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
          dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
          con  la  finalita'  di  assicurare   il   mantenimento   in
          efficienza dello  strumento  militare  e  di  sostenere  le
          capacita' operative, di cui  all'articolo  619  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                b) per l'anno 2021, quanto a  euro  346.470  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  riallocazione
          delle funzioni connesse al programma di  razionalizzazione,
          accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del  patrimonio
          infrastrutturale,  per  le   esigenze   di   funzionamento,
          ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,  dei
          sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione  alle
          Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri,  nonche'  per
          il  riequilibrio  dei  principali  settori  di  spesa   del
          Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare  il
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  di
          sostenere le capacita' operative, di cui  all'articolo  619
          del citato codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66. b) per l'anno  2021,  quanto  a  euro  346.470
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
          riallocazione  delle  funzioni  connesse  al  programma  di
          razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
          del  patrimonio  infrastrutturale,  per  le   esigenze   di
          funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
          mezzi, dei sistemi, dei  materiali  e  delle  strutture  in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          Carabinieri, nonche' per  il  riequilibrio  dei  principali
          settori  di  spesa  del  Ministero  della  difesa,  con  la
          finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello
          strumento militare e di sostenere le  capacita'  operative,
          di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante:  «Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,   connesse   all'emergenza   da    COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69: 
              «Art. 22  (Proroga  della  ferma  dei  medici  e  degli
          infermieri  militari  e  degli  incarichi  dei   funzionari
          tecnici per la biologia del Ministero della difesa).  -  1.
          La  durata  della  ferma  dei  medici  e  degli  infermieri
          militari di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo  19,  comma  1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31
          dicembre 2021. 
              2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a euro 11.978.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 42. 
              3.  Gli  incarichi  individuali  a  tempo   determinato
          conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo
          8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  alle
          quindici unita' di personale di  livello  non  dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di  dodici
          mesi. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  3,
          pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a  euro  346.470  per
          l'anno  2022,  si  provvede  per  l'anno  2021   ai   sensi
          dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 si veda nei riferimenti  normativi
          all'articolo 11.