Art. 15 Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria 1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022». 2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica». 3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse; b) l'ultimo periodo e' soppresso. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta l testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2020, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come modificato dalla presente legge: «6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2022, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi,». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «621. Per gli anni 2021 e 2022, le attivita' dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione nonche' il servizio di assistenza tecnica e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria). - 1. Il Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti cosi' come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».