Art. 15 
 
          Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale 
        di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria 
 
   1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile  2020,  n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
le parole «e comunque entro il  31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli
anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica». 
  3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare  il
codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggior oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l testo  dell'articolo  6,  comma  6,  del
          decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,  recante  «Misure
          urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni
          di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure  urgenti
          in   materia   di   ordinamento   penitenziario,    nonche'
          disposizioni integrative e di coordinamento in  materia  di
          giustizia  civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
          urgenti  per  l'introduzione   del   sistema   di   allerta
          Covid-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          2020, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          giugno 2020, n. 70, come modificato dalla presente legge: 
              «6. L'utilizzo dell'applicazione e  della  piattaforma,
          nonche' ogni trattamento di dati  personali  effettuato  ai
          sensi al presente articolo sono  interrotti  alla  data  di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria, legate alla  diffusione  del  COVID-19  anche  a
          carattere transfrontaliero,  individuata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2022, ed entro la medesima  data  tutti  i  dati  personali
          trattati devono essere cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi,». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 621, della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2020,   n.   322,
          Supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «621. Per gli anni 2021 e 2022, le attivita' dirette  a
          garantire  lo  sviluppo,   l'implementazione   nonche'   il
          servizio di assistenza tecnica  e  il  funzionamento  della
          piattaforma di cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  30
          aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  25  giugno  2020,  n.  70,  sono  realizzate   dalla
          competente struttura per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,
          recante «Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  tutela
          della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,
          giustizia    e    sicurezza,     connesse     all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione  straordinaria,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  20  (Istituzione  del  servizio   nazionale   di
          risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria). - 1. Il
          Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei
          contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e
          accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza
          delle competenti aziende sanitarie locali. A tal  fine,  il
          Ministero della salute  attiva  un  servizio  nazionale  di
          supporto telefonico e  telematico  alle  persone  risultate
          positive al virus  SARS-Cov-2,  che  hanno  avuto  contatti
          cosi' come definiti dalla  circolare  del  Ministero  della
          salute  n.  18584  del  29  maggio   2020,   e   successivi
          aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che  hanno
          ricevuto una notifica di allerta attraverso  l'applicazione
          "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  aprile
          2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2020, n. 70.».