Art. 16 
 
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza  da  COVID-19
  nonche'  proroga  di  termini  per  adempimenti  relativi  all'anno
  accademico 2020/2021 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, le parole: «Per l'anno 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2021 e 2022». 
  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura  di  mascherine  di  tipo
FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e  universitarie,
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis),  del
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle  disponibilita'
di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,  nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2-bis. In deroga alle disposizioni  dei  regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata  al  15  giugno  2022.  E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 993, della
          legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2020,   n.   322,
          Supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «993. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle
          eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare
          l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al
          contenimento dell'epidemia di COVID-19, la  maggiore  spesa
          di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per
          contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del
          personale della polizia locale dei comuni, delle unioni  di
          comuni e delle  citta'  metropolitane,  fermo  restando  il
          rispetto dell'equilibrio di bilancio,  non  si  computa  ai
          fini delle limitazioni finanziarie stabilite  dall'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.». 
              - Per il testo dell'articolo 122 del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile  2020,  n.  27,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 122 del decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          a-bis),  del  decreto-legge  6   agosto   2021,   n.   111,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  settembre
          2021, n. 133, recante: «Misure urgenti per  l'esercizio  in
          sicurezza  delle  attivita'   scolastiche,   universitarie,
          sociali  e  in  materia  di  trasporti»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187: 
              «Art. 1 (Disposizioni  urgenti  per  l'anno  scolastico
          2021/2022 e misure per prevenire il contagio da  SARS-CoV-2
          nelle istituzioni educative, scolastiche e  universitarie).
          - (Omissis). 
              2.  Per  consentire  lo  svolgimento  in  presenza  dei
          servizi e delle attivita' di cui al comma 1 e per prevenire
          la diffusione dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  fino  al  31
          dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stato   di
          emergenza,  sono  adottate,   in   tutte   le   istituzioni
          educative, scolastiche e universitarie, le seguenti  misure
          minime di sicurezza: 
                a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie, fatta  eccezione  per  i
          bambini che frequentano i servizi educativi per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti  con
          patologie  o  disabilita'  incompatibili  con   l'uso   dei
          predetti dispositivi e per lo svolgimento  delle  attivita'
          sportive; 
                a-bis) sulla base della valutazione del rischio e  al
          fine  di  prevenire   la   diffusione   dell'infezione   da
          SARS-CoV-2,   al   personale   preposto   alle    attivita'
          scolastiche  e  didattiche  nei   servizi   educativi   per
          l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole  di
          ogni ordine e grado, dove sono presenti  bambini  e  alunni
          esonerati  dall'obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di
          protezione  delle  vie  respiratorie,  e'   assicurata   la
          fornitura  di  mascherine  di  tipo   FFP2   o   FFP3,   in
          ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e   4-bis
          dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106.».