Art. 17 
 
             Prestazione lavorativa dei soggetti fragili 
                         e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino  al  31  marzo
2022. Al fine di garantire la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al  primo  periodo  e'
autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il  limite  di
spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro  della
salute, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico  e  con
particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre
la condizione di fragilita'. 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite di  spesa  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma
2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino  al  31  marzo
2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli  oneri  a  carico
dell'INPS connessi con le  tutele  di  cui  al  presente  comma  sono
finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di
euro per l'anno 2022, dando priorita'  agli  eventi  cronologicamente
anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno  2022  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2  del  medesimo
articolo  26  non  aventi  diritto  all'assicurazione  economica   di
malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al secondo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche
nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  1,  3  e  3-bis,  pari  a  122,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 76,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 5,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante:  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione  straordinaria,  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          1. Fino al  31  dicembre  2021,  il  periodo  trascorso  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva   o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
          n. 19, dai lavoratori dipendenti del  settore  privato,  e'
          equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico
          previsto  dalla  normativa  di   riferimento   e   non   e'
          computabile ai fini del periodo di comporto. 
              2. Fino al  30  giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n.  104,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
          equiparato al ricovero ospedaliero ed e'  prescritto  dalle
          competenti  autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal  servizio  di  cui  al
          presente comma non sono computabili ai fini del periodo  di
          comporto;  per  i  lavoratori  in  possesso  del   predetto
          riconoscimento  di  disabilita',  non  rilevano   ai   fini
          dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
          di indennita' di accompagnamento. Nessuna  responsabilita',
          neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al
          medico  di  assistenza  primaria  nell'ipotesi  in  cui  il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020  e  fino  al  31
          ottobre 2021  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto. 
              3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante
          redige il certificato di malattia. 
              4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
              5. Dal 31 gennaio 2020 fino al  31  dicembre  2021  gli
          oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite  massimo
          di spesa di 663,1 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  di
          976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
          eventi  cronologicamente  anteriori.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
          da COVID-19, il certificato e' redatto dal  medico  curante
          nelle consuete modalita' telematiche, senza  necessita'  di
          alcun provvedimento  da  parte  dell'operatore  di  sanita'
          pubblica. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
          le tutele di cui al presente articolo, i datori  di  lavoro
          del settore privato con  obbligo  previdenziale  presso  le
          Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di  lavoro  domestico,
          hanno diritto a  un  rimborso  forfettario  per  gli  oneri
          sostenuti relativi  ai  propri  lavoratori  dipendenti  non
          aventi  diritto  all'assicurazione  economica  di  malattia
          presso l'INPS. Per ciascun  anno  solare,  il  rimborso  e'
          riconosciuto al  datore  di  lavoro  una  tantum  per  ogni
          singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in  cui  la
          prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa  essere
          svolta  in  modalita'  agile.  Il   rimborso   e'   erogato
          dall'INPS,  per  un  importo  pari  a   euro   600,00   per
          lavoratore, previa presentazione da  parte  del  datore  di
          lavoro di apposita domanda in via telematica  corredata  da
          dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele  di
          cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita'  ed
          entro i termini che  saranno  indicati  dall'INPS.  L'INPS,
          nell'effettuare  i   controlli   a   campione,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
          dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
          all'acquisizione  e  al  trattamento  dei  dati   sensibili
          contenuti   nelle   certificazioni    mediche    e    nella
          documentazione sanitaria  dei  lavoratori  interessati.  Il
          beneficio di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel
          limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2021   dando   priorita'   agli   eventi
          cronologicamente anteriori. L'INPS procede al  monitoraggio
          del rispetto dei limiti di spesa di cui al  presente  comma
          sulla base delle domande ricevute; qualora venga  raggiunto
          il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          21 ottobre  2021,  n.  146,  recante:  «Misure  urgenti  in
          materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per
          esigenze   indifferibili»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  21  ottobre  2021,  n.  252,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  9  (Congedi  parentali).  -  1.  Il   lavoratore
          dipendente genitore di figlio  convivente  minore  di  anni
          quattordici,  alternativamente  all'altro  genitore,   puo'
          astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto
          o in parte alla  durata  della  sospensione  dell'attivita'
          didattica o educativa in presenza del figlio,  alla  durata
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del  figlio,  nonche'  alla
          durata   della   quarantena   del   figlio   disposta   dal
          Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria  locale
          (ASL) territorialmente competente  a  seguito  di  contatto
          ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo  periodo  e'
          riconosciuto  ai  genitori  di  figli  con  disabilita'  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  3,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere
          dall'eta' del  figlio,  per  la  durata  dell'infezione  da
          SARS-CoV-2  del  figlio,  nonche'  per  la   durata   della
          quarantena del figlio ovvero nel  caso  in  cui  sia  stata
          disposta  la   sospensione   dell'attivita'   didattica   o
          educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a
          carattere assistenziale dei quali  sia  stata  disposta  la
          chiusura. Il congedo di cui al presente comma  puo'  essere
          fruito in forma giornaliera od oraria. 
              2. Per i periodi di  astensione  fruiti  ai  sensi  del
          comma 1, e' riconosciuta in luogo della  retribuzione,  nel
          limite di spesa di cui al comma 7, un'indennita' pari al 50
          per cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo
          quanto previsto dall'articolo  23  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
          del medesimo articolo 23. I suddetti periodi  sono  coperti
          da contribuzione figurativa. 
              3. Gli eventuali periodi di congedo  parentale  di  cui
          agli articoli 32 e 33 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti  dai  genitori  a
          decorrere dall'inizio dell'anno scolastico  2021/2022  fino
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o
          educativa in presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione
          delle attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale
          dei quali sia stata  disposta  la  chiusura,  o  di  durata
          dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata  della
          quarantena del figlio, possono essere convertiti a  domanda
          nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' di
          cui al comma 2 e non  sono  computati  ne'  indennizzati  a
          titolo di congedo parentale. 
              4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16  anni,
          uno dei genitori, alternativamente all'altro,  ha  diritto,
          al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  primo
          periodo, di astenersi dal lavoro  senza  corresponsione  di
          retribuzione   o   indennita'   ne'    riconoscimento    di
          contribuzione figurativa, con divieto  di  licenziamento  e
          diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
              5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del  congedo
          di cui ai commi 1 e 4 oppure non  svolge  alcuna  attivita'
          lavorativa o e' sospeso dal lavoro,  l'altro  genitore  non
          puo' fruire del medesimo congedo, salvo  che  sia  genitore
          anche di altri figli minori di anni  quattordici  avuti  da
          altri soggetti che  non  stiano  fruendo  di  alcuna  delle
          stesse misure. 
              6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le
          ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al  comma
          9, nel limite di spesa di cui  al  comma  7,  per  i  figli
          conviventi minori di anni quattordici, fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale
          e'  riconosciuta  una  indennita',  per  ciascuna  giornata
          indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365  del  reddito
          individuato secondo la base di calcolo utilizzata  ai  fini
          della  determinazione  dell'indennita'  di  maternita'.  La
          medesima  indennita'  e'  estesa  ai  genitori   lavoratori
          autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per  ciascuna
          giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
          convenzionale  giornaliera  stabilita   annualmente   dalla
          legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
              7.  I  benefici  di  cui  ai  commi  da  1  a  6   sono
          riconosciuti nel limite di spesa di 29,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2021. Le modalita'  operative  per  accedere  ai
          benefici  di  cui  al  presente  articolo  sono   stabilite
          dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al presente comma, comunicandone  le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerge il  raggiungimento,  anche  in
          via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              8. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche che usufruisce  dei  benefici
          di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 7,6
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              9. Le misure di cui al presente articolo  si  applicano
          fino al 31 dicembre 2021. 
              10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari  a
          36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 17.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29   novembre   2004,   n.   282,   recante:
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18  comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante:  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29  novembre   2008,   n.   280,   Supplemento   ordinario,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.».