Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, si applicano le misure di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto  previsto  dalle  disposizioni
legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. 
  2.  Sono  abrogati  il  comma  2  dell'articolo  5  e  il  comma  1
dell'articolo  6  del  decreto-legge  26  novembre  2021,   n.   172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25  marzo  2020,  n.  19,  recante:  «Misure  urgenti   per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          Le misure di cui all'articolo 1 sono  adottate  con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              2. Nelle more dell'adozione dei decreti del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  e  con
          efficacia limitata fino a tale momento, in casi di  estrema
          necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le  misure
          di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal  Ministro
          della salute ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. 
              3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
              4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto
          i termini per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei
          conti, di cui all'articolo 27,  comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. I provvedimenti emanati in attuazione  del  presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6  del
          decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante:  «Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per
          lo svolgimento in sicurezza delle  attivita'  economiche  e
          sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  novembre
          2021, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 2022, n. 3, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
          avvenuta vaccinazione  o  di  avvenuta  guarigione).  -  1.
          All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2 dopo le parole "per  le  singole  zone"
          sono aggiunte le seguenti:  ",  salvo  quanto  previsto  al
          comma 2-bis"; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:  "2-bis.
          Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo
          svolgimento delle attivita' e gli spostamenti,  limitati  o
          sospesi ai sensi della normativa vigente,  sono  consentiti
          esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  di  una   delle
          certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma
          2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui  al  comma
          3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della  zona
          bianca. Ai servizi di  ristorazione  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), nelle predette zone,  si  applica  il  presente
          comma ad eccezione dei servizi di ristorazione  all'interno
          di  alberghi  e  di  altre  strutture  ricettive  riservati
          esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e  delle  mense  e
          del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si
          applicano le disposizioni di cui al comma 1."; 
                c) al comma 3, primo periodo, le parole "esclusi  per
          eta' dalla campagna vaccinale e ai  soggetti  esenti"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di  eta'  inferiore  ai  dodici
          anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale"; 
                d) al comma 4, le parole "al comma 1" sono sostituite
          dalle seguenti: "ai commi  1  e  2-bis"  e  le  parole  "al
          medesimo comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai
          medesimi commi 1 e 2-bis". 
              2. (abrogato)». 
              «Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (abrogato). 
              2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,  adottato  ai
          sensi dell'articolo  9,  comma  10,  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  giugno  2021,  n.  87,  sono   autorizzati   gli
          interventi  di  adeguamento  necessari  a   consentire   la
          verifica  del  possesso  delle  sole  certificazioni  verdi
          COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a),  b)  e
          c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.».