Art. 18 bis 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
   1. La violazione delle disposizioni  previste  dagli  articoli  4,
comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente  decreto  continua  ad  essere
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti
          per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca reato, il  mancato  rispetto  delle  misure  di
          contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
          applicate   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2020, n.  125,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  14
          luglio 2020, n. 74: 
              «2-bis.  I  proventi  delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni.».