Art. 2 
 
           Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
              e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«fino al 31 marzo 2022».  
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. La misura della  quarantena  precauzionale  di  cui  al
comma 7 non si applica  a  coloro  che,  nei  centoventi  giorni  dal
completamento del ciclo  vaccinale  primario  o  dalla  guarigione  o
successivamente alla somministrazione della dose di  richiamo,  hanno
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al  COVID-19.
Ai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  e'  applicato  il   regime
dell'autosorveglianza,   consistente   nell'obbligo   di    indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  stretto  con
soggetti confermati positivi al COVID-19  e  di  effettuare  un  test
antigenico rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene
SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
      7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite
le modalita' attuative dei  commi  6  e  7  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3  febbraio
2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi  6  e  7
consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche  presso
centri  privati  a  cio'  abilitati.   In   quest'ultimo   caso,   la
trasmissione, con modalita' anche elettroniche,  al  dipartimento  di
prevenzione  territorialmente  competente  del  referto   con   esito
negativo determina la cessazione del regime di quarantena»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79 e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino  al  31  marzo  2022,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f) soppresso 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, ad eccezione di  quelli
          inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
          continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento  sociale
          e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o  congressuale,
          salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                hh-bis) obbligo di avere sempre con  se'  dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                  1)  i  soggetti  che  stanno  svolgendo   attivita'
          sportiva; 
                  2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                  3)  i  soggetti   con   patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
              3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
          essere imposto lo svolgimento delle attivita'  non  oggetto
          di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di  misure
          di cui al presente articolo,  ove  cio'  sia  assolutamente
          necessario per assicurarne  l'effettivita'  e  la  pubblica
          utilita', con  provvedimento  del  prefetto,  assunto  dopo
          avere  sentito,  senza   formalita',   le   parti   sociali
          interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n.  125
          e convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
          2020, n. 74, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure di contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano  di
          avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
          all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e  tali
          misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi  degli
          stessi articoli 2 e 3, solo con  riferimento  a  specifiche
          aree del territorio  medesimo  interessate  da  particolare
          aggravamento della situazione epidemiologica. 
              2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli  spostamenti,
          con mezzi di trasporto pubblici e privati, in  una  regione
          diversa rispetto a quella in cui attualmente ci  si  trova,
          salvo che per comprovate esigenze lavorative,  di  assoluta
          urgenza ovvero per motivi di salute;  resta  in  ogni  caso
          consentito  il  rientro  presso   il   proprio   domicilio,
          abitazione o residenza. 
              3. A decorrere  dal  3  giugno  2020,  gli  spostamenti
          interregionali   possono   essere   limitati    solo    con
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo   2   del
          decreto-legge n. 19 del 2020,  in  relazione  a  specifiche
          aree  del  territorio  nazionale,   secondo   principi   di
          adeguatezza e proporzionalita'  al  rischio  epidemiologico
          effettivamente presente in dette aree. 
              4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti
          da e per  l'estero,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  e
          privati, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di
          assoluta urgenza  ovvero  per  motivi  di  salute  o  negli
          ulteriori casi individuati con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del  2020;
          resta in ogni caso consentito il rientro presso il  proprio
          domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno
          2020, gli spostamenti da  e  per  l'estero  possono  essere
          limitati  solo  con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche  in
          relazione a specifici Stati e territori,  secondo  principi
          di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
          e  nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
          dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
              5. Gli  spostamenti  tra  lo  Stato  della  Citta'  del
          Vaticano o la Repubblica di San Marino  e  le  regioni  con
          essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
          limitazione. 
              6.  E'  fatto  divieto  di  mobilita'   dalla   propria
          abitazione o dimora alle  persone  sottoposte  alla  misura
          della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
          in  quanto  risultate  positive  al  virus  COVID-19,  fino
          all'accertamento della guarigione  o  al  ricovero  in  una
          struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 
              7. Ai soggetti che hanno  avuto  contatti  stretti  con
          soggetti confermati  positivi  al  COVID-19  e  agli  altri
          soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai  sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  con
          provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e'  applicata  la
          quarantena  precauzionale  o  altra   misura   ad   effetto
          equivalente,   preventivamente   approvata   dal   Comitato
          tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3  febbraio
          2020. 
              7-bis. La misura della quarantena precauzionale di  cui
          al comma 7 non si applica  a  coloro  che,  nei  centoventi
          giorni dal completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          dalla guarigione o  successivamente  alla  somministrazione
          della dose di richiamo, hanno avuto  contatti  stretti  con
          soggetti confermati positivi al COVID-19.  Ai  soggetti  di
          cui   al   primo   periodo   e'   applicato    il    regime
          dell'autosorveglianza,    consistente    nell'obbligo    di
          indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
          di tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data
          dell'ultimo  contatto  stretto  con   soggetti   confermati
          positivi al COVID-19 e di  effettuare  un  test  antigenico
          rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione   dell'antigene
          SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei  sintomi  e,  se  ancora
          sintomatici,  al  quinto  giorno   successivo   alla   data
          dell'ultimo contatto. 
              7-ter. Con circolare del Ministero  della  salute  sono
          definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla  base
          dei criteri stabiliti dal Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
          del regime di quarantena di cui ai commi  6  e  7  consegue
          all'esito  negativo  di  un  test   antigenico   rapido   o
          molecolare per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2,
          effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
          quest'ultimo caso, la  trasmissione,  con  modalita'  anche
          elettroniche,    al     dipartimento     di     prevenzione
          territorialmente competente del referto con esito  negativo
          determina la cessazione del regime di quarantena. 
              7-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   7-bis
          sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in   caso   di
          guarigione avvenuta successivamente  al  completamento  del
          ciclo vaccinale primario. 
              8. E' vietato  l'assembramento  di  persone  in  luoghi
          pubblici o  aperti  al  pubblico.  Le  manifestazioni,  gli
          eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
          di pubblico, ivi compresi quelli  di  carattere  culturale,
          ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni  attivita'
          convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
          pubblico, si svolgono, ove ritenuto  possibile  sulla  base
          dell'andamento dei dati epidemiologici,  con  le  modalita'
          stabilite   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
              9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di
          specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in  cui  sia
          impossibile  assicurare  adeguatamente  il  rispetto  della
          distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
              10. Le riunioni  si  svolgono  garantendo  il  rispetto
          della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
          metro. 
              11. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di
          persone   si   svolgono   nel   rispetto   dei   protocolli
          sottoscritti dal Governo  e  dalle  rispettive  confessioni
          contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il  rischio  di
          contagio. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11  sono
          attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2
          del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  che  possono  anche
          stabilire differenti termini di efficacia. 
              13. Le attivita' dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
          ordine  e  grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'
          scolastiche  e  di  formazione   superiore,   comprese   le
          Universita' e le Istituzioni di Alta  Formazione  Artistica
          Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
          per le professioni sanitarie  e  universita'  per  anziani,
          nonche' i corsi  professionali  e  le  attivita'  formative
          svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
          e da soggetti privati, sono svolte con  modalita'  definite
          con provvedimento adottato ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto-legge n. 19 del 2020. 
              14.  Le  attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16. 
              15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli  o
          delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali,  di
          cui al comma  14  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di
          protezione determina la sospensione dell'attivita' fino  al
          ripristino delle condizioni di sicurezza. 
              16. Per  garantire  lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni monitorano con cadenza  giornaliera  l'andamento
          della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in
          relazione a tale andamento, le  condizioni  di  adeguatezza
          del sistema sanitario regionale. I  dati  del  monitoraggio
          sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al  Ministero
          della  salute,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  al
          comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della protezione  civile  del  3  febbraio
          2020, n. 630,  e  successive  modificazioni.  In  relazione
          all'andamento   della   situazione    epidemiologica    sul
          territorio,  accertato  secondo  i  criteri  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del  2  maggio
          2020, da modificarsi previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato e le  Regioni  e  le
          Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle  more
          dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del
          2020, la Regione, informando  contestualmente  il  Ministro
          della   salute,   puo'   introdurre   misure    derogatorie
          restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi   del
          medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e  nel  rispetto
          dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa  con  il
          Ministro della salute, anche ampliative. 
              16-bis.  Il  Ministero  della  salute,  con   frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
          sentito,  ove  ritenuto  necessario,  il  Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  una  o
          piu' regioni  nel  cui  territorio  si  manifesta  un  piu'
          elevato rischio epidemiologico e in cui,  conseguentemente,
          si applicano le specifiche misure individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero   territorio   nazionale.   Lo   scenario    e'
          parametrato  all'incidenza  dei  contagi   sul   territorio
          regionale ovvero all'incidenza dei contagi  sul  territorio
          regionale unitamente alla percentuale  di  occupazione  dei
          posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per
          pazienti affetti da COVID-19 e  determina  la  collocazione
          delle regioni in  una  delle  zone  individuate  dal  comma
          16-septies. Le ordinanze di cui  al  secondo  periodo  sono
          efficaci per un periodo minimo di  quindici  giorni,  salvo
          che  dai  risultati  del  monitoraggio  risulti  necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei  quali
          sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di  reiterazione.
          L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
          misure  restrittive  comporta  in  ogni   caso   la   nuova
          classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata  d'intesa   con   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate,  in   ragione   dell'andamento   del   rischio
          epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui  al
          decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  puo'
          essere in ogni momento prevista, in relazione a  specifiche
          parti     del     territorio     regionale,     l'esenzione
          dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
          verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina  di
          regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
          estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero  della  salute.  Ferma
          restando  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la  stessa
          e' stata adottata sono pubblicati entro  tre  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici
          giorni  in  uno  scenario  inferiore  a   quello   che   ha
          determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  del
          comma  16-bis,  come  verificato  dalla  cabina  di  regia,
          comporta  l'applicazione,  per  un  ulteriore  periodo   di
          quattordici giorni, delle  misure  relative  allo  scenario
          immediatamente inferiore, salvo  che  la  cabina  di  regia
          ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi  gli
          atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
          presente comma. 
              16-quater.  Il  Ministro  della  salute,  con   propria
          ordinanza, secondo le procedure di cui ai  commi  16-bis  e
          16-ter, applica  alle  regioni  che,  ai  sensi  del  comma
          16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle  lettere
          b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tra
          quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio  2020,  n.  35,  aggiuntive  e  progressive
          rispetto  a  quelle  applicabili   nell'intero   territorio
          nazionale. 
              16-quinquies. 
              16-sexies. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute,
          adottata ai sensi del  comma  16-bis  sono  individuate  le
          regioni che si collocano nella  zona  bianca  di  cui  alla
          lettera a) del comma 16-septies,  all'interno  delle  quali
          cessano  di  applicarsi  le  misure  determinate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020,  n.  35,  e  le  attivita'  sono   disciplinate   dai
          protocolli  individuati  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri.  Con  i  medesimi  decreti  possono
          essere  adottate,  in  relazione  a  determinate  attivita'
          particolarmente    rilevanti    dal    punto    di    vista
          epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  n.  19  del
          2020. 
              16-septies. Sono denominate: 
                a)  "Zona  bianca":  le  regioni  nei  cui  territori
          alternativamente: 
                  1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore
          a  50  casi  ogni  100.000  abitanti  per   tre   settimane
          consecutive; 
                  2) l'incidenza settimanale dei contagi  e'  pari  o
          superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
          delle due seguenti condizioni: 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti affetti da COVID-19  e'  uguale  o
          inferiore al 15 per cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          uguale o inferiore al 10 per  cento  di  quelli  comunicati
          alla Cabina di regia di cui al decreto del  Ministro  della
          salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  comunicazione
          puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base  di
          posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su  quelli  gia'
          esistenti e destinati ad altre attivita'; 
                b)  "Zona  gialla":  le  regioni  nei  cui  territori
          alternativamente: 
                  1) l'incidenza settimanale dei contagi  e'  pari  o
          superiore  a  50  e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000
          abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate  nella
          lettera a); 
                  2) l'incidenza  settimanale  dei  casi  e'  pari  o
          superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti  e  si  verifica
          una delle due seguenti condizioni, salvo che  ricorrano  le
          condizioni indicate nella lettera a): 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti affetti da COVID-19  e'  uguale  o
          inferiore al 30 per cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          uguale o inferiore al 20 per  cento  di  quelli  comunicati
          alla predetta Cabina di regia  entro  cinque  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   La
          comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile
          sulla base di posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su
          quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'; 
                c) "Zona arancione": le  regioni  nei  cui  territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a
          150 casi ogni 100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le
          condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); 
                d)  "Zona  rossa":  le  regioni  nei  cui   territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a
          150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe  le
          seguenti condizioni: 
                  1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area
          medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al  40
          per cento; 
                  2) il tasso  di  occupazione  dei  posti  letto  in
          terapia intensiva  per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'
          superiore  al  30  per  cento  di  quelli  comunicati  alla
          predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  comunicazione
          puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base  di
          posti letto aggiuntivi, che non  incidano  su  quelli  gia'
          esistenti e destinati ad altre attivita'.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2020, n. 125 e convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 luglio 2020,  n.  74,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
          presente decreto si applicano dal  18  maggio  2020  al  31
          marzo  2022,  fatti  salvi  i  diversi   termini   previsti
          dall'articolo 1. 
              2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
          statuti e le relative norme di attuazione. 
              3. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' ivi  previste  mediante  utilizzo  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.».