Art. 3 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°  febbraio  2022,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, primo e secondo periodo,  le  parole  «nove  mesi»
sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»; 
    b) al comma 4-bis le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sei mesi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          22 aprile 2021, n.  52  (Misure  urgenti  per  la  graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile  2021,  n.  96  e   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1.  Ai  fini
          della normativa emergenziale connessa al rischio  sanitario
          della diffusione degli agenti virali da  COVID-19,  valgono
          le seguenti definizioni: 
                a) certificazioni verdi COVID-19:  le  certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione,
          guarigione o test, cosiddetto green pass  base:  una  delle
          certificazioni di cui al comma 2; 
                a-ter) certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione
          o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato:  una  delle
          certifica-zioni   comprovanti   lo   stato   di    avvenuta
          vaccinazione  per  la  prevenzione   delle   infezioni   da
          SARS-CoV-2,  di  cui  al  comma  2,  lettera   a),   ovvero
          l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di  cui  al
          comma 2, lettere b) e c-bis); 
                b)  vaccinazione:  le   vaccinazioni   anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie competenti per territorio; 
                c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
          dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
          catena  della  polimerasi-trascrittasi  inversa   (RT-PCR),
          amplificazione  isotermica  mediata  da   loop   (LAMP)   e
          amplificazione mediata da  trascrizione  (TMA),  utilizzato
          per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA)  del
          SARS-CoV-2,  riconosciuto   dall'autorita'   sanitaria   ed
          effettuato  da  operatori  sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                d)    test    antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                e) Piattaforma nazionale  digital  green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
              2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
          seguenti condizioni: 
                a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine
          del  ciclo   vaccinale   primario   o   a   seguito   della
          somministrazione della relativa dose di richiamo; 
                b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                c)  effettuazione  di  test   antigenico   rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                c-bis)  avvenuta  guarigione  da  COVID-19  dopo   la
          somministrazione della prima dose di vaccino o  al  termine
          del  ciclo   vaccinale   primario   o   a   seguito   della
          somministrazione della relativa dose di richiamo. 
              3. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del
          ciclo vaccinale primario ed e'  rilasciata  automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla stessa, al termine del  predetto  ciclo.  In  caso  di
          somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
          vaccinale primario, la  certificazione  verde  COVID-19  ha
          validita' a far data dalla medesima somministrazione  senza
          necessita' di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione
          verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata  anche
          contestualmente alla somministrazione della prima  dose  di
          vaccino e ha validita' dal quindicesimo  giorno  successivo
          alla  somministrazione  fino  alla  data  prevista  per  il
          completamento del ciclo vaccinale,  la  quale  deve  essere
          indicata nella certificazione  all'atto  del  rilascio.  La
          certificazione verde COVID-19 di cui al  primo  periodo  e'
          rilasciata    altresi'     contestualmente     all'avvenuta
          somministrazione di una sola dose di un  vaccino  dopo  una
          precedente infezione da SARS-CoV-2, nei  termini  stabiliti
          con circolare del Ministero della salute,  e  ha  validita'
          dalla   medesima   somministrazione.   Contestualmente   al
          rilascio,  la  predetta  struttura  sanitaria,  ovvero   il
          predetto esercente la professione sanitaria, anche  per  il
          tramite  dei  sistemi  informativi  regionali,  provvede  a
          rendere  disponibile  detta  certificazione  nel  fascicolo
          sanitario elettronico dell'interessato.  La  certificazione
          di cui al presente comma cessa di avere validita'  qualora,
          nel periodo di  vigenza  della  stessa,  l'interessato  sia
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              4. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              4-bis. A coloro che sono stati identificati  come  casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose di  vaccino,
          e' rilasciata, altresi', la certificazione  verde  COVID-19
          di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di  sei
          mesi a decorrere dall'avvenuta  guarigione.  A  coloro  che
          sono stati identificati come  casi  accertati  positivi  al
          SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario  o  della
          somministrazione  della  relativa  dose  di  richiamo,   e'
          rilasciata, altresi', la certificazione verde  COVID-19  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  a
          decorrere  dall'avvenuta  guarigione  senza  necessita'  di
          ulteriori dosi di richiamo. 
              5. La certificazione verde  COVID-19  rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
              6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          10, le certificazioni verdi COVID-19  rilasciate  ai  sensi
          del comma  2  riportano  i  dati  indicati  nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
              6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
          di una  nuova  certificazione  verde  COVID-19  se  i  dati
          personali riportati nella certificazione non  sono,  o  non
          sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
          non e' piu' a sua disposizione. 
              6-ter. Le informazioni contenute  nelle  certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
              7. Coloro che  abbiano  gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
              8.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
              8-bis. Per garantire che le famiglie in  viaggio  negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
              9. Le disposizioni dei commi da 1  a  8  continuano  ad
          applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE)  2021/953
          e 2021/954 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14
          giugno 2021. 
              9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato  estero  in
          possesso di  un  certificato  rilasciato  dalle  competenti
          autorita' sanitarie estere  di  avvenuta  guarigione  o  di
          avvenuta  vaccinazione  anti  SARS-Cov-2  con  un   vaccino
          autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,  nel
          caso  in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  sei   mesi   dal
          completamento del ciclo vaccinale primario  anti-SARS-Cov-2
          o  dall'avvenuta  guarigione  da  COVID-19,  e'  consentito
          l'accesso ai servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  sul
          territorio nazionale sussiste l'obbligo  di  possedere  una
          delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione  o
          guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d.
          green  pass  rafforzato,  previa  effettuazione   di   test
          antigenico rapido o molecolare con esito negativo al  virus
          SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita'
          di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico  rapido  o
          di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del  test
          di cui al primo periodo non  e'  obbligatoria  in  caso  di
          avvenuta guarigione successiva al completamento  del  ciclo
          vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni  con  vaccini
          non autorizzati o  non  riconosciuti  come  equivalenti  in
          Italia, l'accesso ai servizi e alle  attivita'  di  cui  al
          primo  periodo  e'   consentito   in   ogni   caso   previa
          effettuazione di test antigenico rapido  o  molecolare  con
          esito negativo al virus  SARSCoV-2,  di  cui  al  comma  2,
          lettera   c),   avente   validita'   di   quarantotto   ore
          dall'esecuzione se antigenico rapido o di  settantadue  ore
          se molecolare. 
              9-ter. I titolari o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui al comma 9-bis, sono tenuti  a  verificare
          che l'accesso ai predetti servizi e attivita'  avvenga  nel
          rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis.
          Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
          effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del
          comma 10. Nelle more della modifica del menzionato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri sono  autorizzati
          gli interventi di adeguamento  necessari  a  consentire  le
          verifiche. (64) 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
              10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
          utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli  articoli  2,
          comma 1, 2-bis,  comma  1,  2-quater,  5,  9-bis,  9-bis.1,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies  del  presente  decreto,
          nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. Ogni diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
              11. Dal presente articolo non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.».