Art. 4 bis 
 
          Misure urgenti in materia di personale sanitario 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le  parole:  «purche'  impegnate  nell'emergenza  da  COVID-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente
nell'emergenza da COVID 19». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione  straordinaria,  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   13   (Deroga   alle   norme   in   materia   di
          riconoscimento delle qualifiche professionali  sanitarie  e
          in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
          della pubblica amministrazione). - 1. Fino al  31  dicembre
          2021, in deroga agli articoli 49 e 50  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   consentito
          l'esercizio  temporaneo  delle   qualifiche   professionali
          sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
          professionisti che intendono esercitare, in via autonoma  o
          dipendente,  nel   territorio   nazionale,   anche   presso
          strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  interessate
          direttamente o indirettamente nell'emergenza da  COVID  19,
          una professione sanitaria o  la  professione  di  operatore
          socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica  professionale
          conseguita  all'estero  regolata  da  specifiche  direttive
          dell'Unione europea. Gli  interessati  presentano  istanza,
          corredata di un  certificato  di  iscrizione  all'albo  del
          Paese  di  provenienza,  alle  regioni  e   alle   province
          autonome, che possono procedere al reclutamento  temporaneo
          di tali professionisti ai  sensi  degli  articoli  2-bis  e
          2-ter del presente decreto. 
              2.  Per  la  medesima  durata  indicata  al  comma   1,
          l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
          nonche' presso strutture sanitarie  private  autorizzate  o
          accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da  COVID-19,
          per l'esercizio di professioni sanitarie e della  qualifica
          di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in  deroga
          all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  a  tutti  i  cittadini  di  Paesi  non   appartenenti
          all'Unione europea, titolari di un  permesso  di  soggiorno
          che  consenta  di  svolgere  attivita'  lavorativa,   fermo
          restando ogni altro limite di legge.».