Art. 4 ter 
 
Contenimento dei prezzi  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
  respiratorie e istituzione del tavolo  tecnico  per  i  dispositivi
  medici e di protezione individuali 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei produttori di  dispositivi
di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022
e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di
dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a
prezzi contenuti. Il Commissario straordinario  monitora  l'andamento
dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e
riferisce al Governo. 
  2. Al fine di garantire un adeguato  livello  di  protezione  della
popolazione e di ridurre il  rischio  di  contagio,  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  istituito  presso  il
medesimo Ministero un tavolo tecnico  con  il  compito  di  procedere
all'adozione e alla pianificazione degli  interventi  in  materia  di
salute e sicurezza relativi ai dispositivi  medici  e  di  protezione
individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.  Il
tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed
e'  composto  da   rappresentanti   del   Ministero   della   salute,
dell'Istituto superiore di sanita', delle associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative dei produttori  e  dei  distributori  di
dispositivi medici e di protezione individuale, da un  rappresentante
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche'  da  un
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020. 
  3.  All'attuazione  delle  attivita'  di  cui   al   comma   2   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
alle attivita' del tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a
compensi, gettoni, emolumenti, indennita'  o  rimborsi  di  spese  di
qualunque natura o comunque denominati.