Art. 5 
 
Impiego  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   da   vaccinazione,
  guarigione o test, cosiddetto green pass base 
 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei
protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
      a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
      b) concorsi pubblici; 
      c) corsi di  formazione  pubblici  e  privati,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  9-ter.1  del  presente   decreto   e
dall'articolo  4-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e  2-bis»
e «ai medesimi commi 1 e  2-bis  »  sono  sostituite  rispettivamente
dalle seguenti: « al comma 1 » e « al medesimo comma 1 » e il terzo e
il quarto periodo sono soppressi; 
    d) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Impiego  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile  2021,  n.  96  e   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9-bis  (Impiego   delle   certificazioni   verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base). - 1. Fino al 31 marzo  2022,  termine  di
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, e' consentito  sull'intero  territorio  nazionale
          esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una    delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass  base,  l'accesso  ai  seguenti
          servizi e attivita', nel rispetto  della  disciplina  della
          zona bianca e dei protocolli e delle linee  guida  adottati
          ai sensi dell'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n. 74: 
                a)   mense   e   catering   continuativo   su    base
          contrattuale; 
                b) concorsi pubblici; 
                c) corsi di  formazione  pubblici  e  privati,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente
          decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. 
              1-bis.  Fino  al   31   marzo   2022,   e'   consentito
          esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  di  una   delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e  attivita',  nell'ambito
          del territorio nazionale: 
                a) servizi alla persona; 
                b)  pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari   e
          finanziari,  attivita'  commerciali,  fatti  salvi   quelli
          necessari per assicurare  il  soddisfacimento  di  esigenze
          essenziali  e  primarie  della  persona,  individuate   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
          dello sviluppo economico e della pubblica  amministrazione,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione; 
                c) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli
          internati,  all'interno  degli  istituti  penitenziari  per
          adulti e minori. 
              1-ter. Le disposizioni di cui al comma  1-bis,  lettere
          a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022.  La  disposizione
          di cui al comma  1-bis,  lettera  b),  si  applica  dal  1°
          febbraio 2022, o dalla data di efficacia  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla  medesima
          lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi,
          alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis  avvenga
          nel rispetto delle prescrizioni di cui  al  medesimo  comma
          sono  effettuate   dai   relativi   titolari,   gestori   o
          responsabili ai sensi del comma 4. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. (abrogato). 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis  non  si
          applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare  del  Ministero  della  salute.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          di concerto con i Ministri della salute, per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale,  e  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
          trattare in modalita' digitale le predette  certificazioni,
          al fine di consentirne la  verifica  digitale,  assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
              4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
          di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
          predetti servizi e attivita'  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
              5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'
          definire eventuali misure necessarie in fase di  attuazione
          del presente articolo.».