Art. 5 bis 
 
Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione   o
  guarigione, cosiddetto green pass rafforzato 
 
  1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e'
inserito il seguente: 
       «Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto  green  pass  rafforzato) -  1.
Fino  al  31  marzo  2022,  sull'intero  territorio   nazionale,   e'
consentito   esclusivamente   ai   soggetti   in    possesso    delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei
protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
      a) servizi  di  ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,
all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4,
a  eccezione  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su   base
contrattuale,  ai  quali  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 9-bis; 
      b) alberghi e altre strutture  ricettive,  nonche'  servizi  di
ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati  ai
clienti ivi alloggiati; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra  e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
di cui all'articolo 6, per le attivita' che si svolgono al  chiuso  e
all'aperto,  nonche'  spazi  adibiti  a  spogliatoi  e   docce,   con
esclusione dell'obbligo  di  certificazione  per  gli  accompagnatori
delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione  dell'eta'   o   di
disabilita'; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi; 
      f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi   necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o
terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, per le  attivita'  che  si  svolgono  al
chiuso e  all'aperto  e  con  esclusione  dei  centri  educativi  per
l'infanzia, compresi i centri estivi,  e  le  relative  attivita'  di
ristorazione; 
      h) feste comunque denominate,  conseguenti  e  non  conseguenti
alle  cerimonie  civili  o  religiose,  nonche'   eventi   a   queste
assimilati; 
      i) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      l) impianti di risalita con  finalita'  turistico  commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici; 
      m) partecipazione, nel  pubblico,  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  di  cui
all'articolo 5; 
      n) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,  discoteche  e
locali assimilati di cui all'articolo 5; 
      o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla  campagna
vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della  salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  di
concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale e dell'economia e delle finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  sono  individuate  le
specifiche tecniche per trattare in modalita'  digitale  le  predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. 
    3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1. Le verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-  19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,
con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della
certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che
abbiano rispettato gli obblighi informativi. 
    4. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo». 
  2.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «,  e  l'accesso   e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2»  sono
soppresse; 
        1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali o spazi anche all'aperto e' consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2, e » sono soppresse; 
        1.3) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In  zona
bianca  sono  consentite  le  feste  popolari  e  le   manifestazioni
culturali all'aperto, anche  con  modalita'  itinerante  e  in  forma
dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai  sensi  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.  Gli  organizzatori  producono
all'autorita' competente ad autorizzare  l'evento  la  documentazione
concernente le misure adottate per la  prevenzione  della  diffusione
del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui
all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; 
        2)  al  comma  1-bis,   secondo   periodo,   le   parole:   «
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2, » sono soppresse; 
        3) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore  al
75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella
massima autorizzata »; 
      b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
      c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la  parola:  «9-bis,»  e'
inserita la seguente: «9-bis.1,»; 
      d) all'articolo 13, comma 1: 
        1) al primo periodo, le parole: « e 9-bis »  sono  sostituite
dalle seguenti: « , 9-bis e 9-bis.1 »; 
        2) al terzo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 9-bis  »
sono inserite le seguenti: « , al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e  al
comma 3-bis dell'articolo 5 »; 
        3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere
m), n) e o), in relazione al possesso  di  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,  cosiddetto  green  pass
rafforzato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo  9-bis  del  decreto-legge  22  aprile
          2021, n. 52, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          5. 
              - Per l'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
          52, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          22 aprile 2021, n.  52  (Misure  urgenti  per  la  graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile  2021,  n.  96  e   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7  (Fiere,  convegni  e  congressi).  -  1.   E'
          consentito  dal  15  giugno  2021,  in  zona   gialla,   lo
          svolgimento di fiere in presenza, anche su aree  pubbliche,
          nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n.  74,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          svolgere, anche in data anteriore,  attivita'  preparatorie
          che non prevedono  afflusso  di  pubblico.  L'ingresso  nel
          territorio nazionale per partecipare  a  fiere  di  cui  al
          presente comma e' comunque consentito, fermi  restando  gli
          obblighi previsti in  relazione  al  territorio  estero  di
          provenienza. 
              2. (abrogato). 
              3. Dal 1° luglio 2021, in zona  gialla,  sono  altresi'
          consentiti i  convegni  e  i  congressi,  nel  rispetto  di
          protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,
          comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020." 
              Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
          52, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile  2021,  n.  96  e   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  13  (Sanzioni).  -  1.   La   violazione   delle
          disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4,  4-bis,  5,
          6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis
          9-bis.1  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo   4   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo  due
          violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   9-ter
          dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al  comma
          3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis  dell'articolo  5,
          commesse in giornate diverse, si applica, a  partire  dalla
          terza violazione,  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della chiusura dell'esercizio o  dell'attivita'  da  uno  a
          dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali
          sanzioni  previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo   una
          violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,  commi
          1,  1-bis  e  2,  relative  alla  capienza   consentita   e
          all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere  m),  n)  e  o),  in
          relazione al possesso di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green
          pass  rafforzato,  si  applica,  a  partire  dalla  seconda
          violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  da  uno  a  dieci
          giorni. 
              2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
          480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
          documenti  informatici  di  cui  all'articolo  491-bis  del
          medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni  verdi
          COVID-19 in formato digitale o analogico, si  applicano  le
          pene stabilite nei detti articoli.».