Art. 5 ter 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso  in  ambito
  scolastico e della formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 9-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 9-ter.1: 
      1) al comma 1: 
        1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «  Fino  al
31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato  di  emergenza,  al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture
del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie,  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  dei  centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti, dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale e dei sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a  esibire  la
certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base »; 
        1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'
verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo
comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le
verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a
campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la
visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,
compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni  di
cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui  al  primo
periodo  del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche   dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»; 
        3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        « 4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19  di
cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 »; 
      c) all'articolo 9-ter.2: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  alle  altre
istituzioni di alta formazione colle-gate alle universita',  compresi
gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e'  tenuto
a  esibire  la  certificazione  verde   COVID-19   da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass  base.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  4-ter,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76 »; 
        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'
verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo
comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le
verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a
campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la
visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,
compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.
Per le medesime finalita', le universita' e le altre  istituzioni  di
cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta  e  alla  conservazione
dei dati strettamente necessari per la verifica  del  rispetto  delle
disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso  in  cui  l'accesso
alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o  di  lavoro,  la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,  oltre
che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo  del  presente
comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o
dai loro delegati»; 
        3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde  COVID-19  di
cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9-ter.1 e  9-ter.2
          del citato  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9-ter.1  (Impiego  delle  certificazioni   verdi
          COVID-19 per l'accesso in ambito  scolastico,  educativo  e
          formativo).  -  1.  Fino  al  31  marzo  2022,  termine  di
          cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
          salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema
          nazionale di istruzione, delle scuole  non  paritarie,  dei
          servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2  del
          decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  dei  centri
          provinciali per  l'istruzione  degli  adulti,  dei  sistemi
          regionali di istruzione e formazione  professionale  e  dei
          sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  degli  istituti  tecnici
          superiori  deve  possedere  ed  e'  tenuto  a  esibire   la
          certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo
          periodo non si applicano ai bambini,  agli  alunni  e  agli
          studenti  nonche'  a  coloro  che  frequentano  i   sistemi
          regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono
          parte  ai  percorsi  formativi   degli   istituti   tecnici
          superiori e  degli  istituti  di  istruzione  e  formazione
          tecnica   superiore.   Resta    fermo    quanto    previsto
          dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
              3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1  e'
          verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al
          medesimo comma o da altro personale da questi  a  tal  fine
          delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto  green  pass
          base, sono effettuate  a  campione,  secondo  modalita'  di
          controllo  che  non   consentono   la   visibilita'   delle
          informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
          l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista  dall'articolo
          13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
          giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          17 giugno 2021. Nel caso in cui  l'accesso  alle  strutture
          sia motivato  da  ragioni  di  servizio  o  di  lavoro,  la
          verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
          oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
          del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai
          rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. 
              4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
          presente articolo e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4,
          commi 1 e 5,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili.  L'accertamento  della
          violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
          cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento  al  datore  di
          lavoro, spetta ai dirigenti scolastici  e  ai  responsabili
          delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
          al  medesimo  comma  1.  L'accertamento  della   violazione
          dell'obbligo di cui al  comma  3  da  parte  dei  dirigenti
          scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
          ai   direttori   degli    uffici    scolastici    regionali
          territorialmente    competenti.    L'accertamento     della
          violazione dell'obbligo di cui al  comma  3  da  parte  dei
          responsabili delle altre istituzioni  di  cui  al  comma  1
          spetta  alle  autorita'  degli  enti  locali  e   regionali
          territorialmente competenti. 
              4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19
          di cui al comma 1 non sia stata generata e  non  sia  stata
          rilasciata  all'avente  diritto  in  formato   cartaceo   o
          digitale, le disposizioni di cui al comma  1  si  intendono
          comunque rispettate a seguito della presentazione da  parte
          dell'interessato  di  un   certificato   rilasciato   dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
          medicina generale  dell'interessato,  che  attesta  che  il
          soggetto soddisfa una delle condizioni di cui  all'articolo
          9, comma 2.». 
              «Art.  9-ter.2  (Impiego  delle  certificazioni   verdi
          COVID-19 per  l'accesso  alle  strutture  della  formazione
          superiore).  -  1.  Fino  al  31  marzo  2022,  termine  di
          cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
          salute   pubblica,   chiunque   accede    alle    strutture
          appartenenti  alle  istituzioni  universitarie  e  di  alta
          formazione artistica, musicale e  coreutica,  nonche'  alle
          altre  istituzioni  di  alta  formazione   collegate   alle
          universita',   compresi   gli   studenti   delle   predette
          istituzioni, deve possedere  ed  e'  tenuto  a  esibire  la
          certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test,  cosiddetto  green  pass  base.  Resta  fermo  quanto
          previsto   dall'articolo   4-ter,    comma    1-bis,    del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
              3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1  e'
          verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al
          medesimo comma o da altro personale da questi  a  tal  fine
          delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto  green  pass
          base, sono effettuate  a  campione,  secondo  modalita'  di
          controllo  che  non   consentono   la   visibilita'   delle
          informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
          l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista  dall'articolo
          13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
          giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
          le altre istituzioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate
          alla raccolta e alla conservazione  dei  dati  strettamente
          necessari per la verifica del rispetto  delle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso  alle
          strutture sia motivato da ragioni di servizio o di  lavoro,
          la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
          1, oltre che, a campione, dai  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, deve  essere  effettuata  anche
          dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. 
              3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19
          di cui al comma 1 non sia stata generata e  non  sia  stata
          rilasciata  all'avente  diritto  in  formato   cartaceo   o
          digitale, le disposizioni di cui al comma  1  si  intendono
          comunque rispettate a seguito della presentazione da  parte
          dell'interessato  di  un   certificato   rilasciato   dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
          medicina generale  dell'interessato,  che  attesta  che  il
          soggetto soddisfa una delle condizioni di cui  all'articolo
          9, comma 2. 
              4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
          presente articolo e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4,
          commi 1 e 5,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili.  L'accertamento  della
          violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
          cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento  al  datore  di
          lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui  al
          medesimo comma 1.».