Art. 5 quater 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi  di
  protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto 
 
   1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022,
e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  di  una  delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e il loro utilizzo:»; 
      2) la lettera e-bis) e' abrogata; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  fatto  obbligo   di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il  loro
utilizzo. 
      2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino  alla  cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  l'accesso  ai
mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il  loro  utilizzo,
per gli spostamenti da e per le isole con  il  resto  del  territorio
italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base»; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo  comma
1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»; 
    d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-quater del citato
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  9-quater  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1.  Fino  al  31  marzo
          2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso
          di una delle certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione
          o guarigione, cosiddetto green pass  rafforzato,  l'accesso
          ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
                a)  aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali   di
          trasporto di persone; 
                b) navi e traghetti adibiti a  servizi  di  trasporto
          interregionale; 
                c)  treni  impiegati   nei   servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,
          ad offerta indifferenziata, effettuati su  strada  in  modo
          continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di
          due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e  prezzi
          prestabiliti; 
                e)  autobus  adibiti  a  servizi  di   noleggio   con
          conducente; 
                e-bis) (abrogata); 
                e-ter)  mezzi  impiegati  nei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale o regionale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. 
              2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello
          stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  e'  fatto
          obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle  vie
          respiratorie  di  tipo  FFP2  per  l'accesso  ai  mezzi  di
          trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 
              2-ter. A decorrere dal 10  gennaio  2022  e  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei,  marittimi
          e terrestri e il loro utilizzo, per gli  spostamenti  da  e
          per le isole con  il  resto  del  territorio  italiano,  e'
          consentito anche ai  soggetti  in  possesso  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass base. 
              3. I vettori aerei, marittimi e  terrestri,  nonche'  i
          loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo  dei
          servizi di cui al comma 1 e  al  comma  2-bis  avvenga  nel
          rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.  Le
          verifiche  delle   certificazioni   verdi   COVID-19   sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9,  comma  10.  Per  i  mezzi  del  trasporto
          pubblico locale o regionale le predette  verifiche  possono
          essere svolte secondo modalita' a campione. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo  4
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
          di  contenimento  e  di  contrasto  dei   rischi   sanitari
          derivanti dalla  diffusione  del  COVID-19,  come  definite
          dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui  all'articolo
          10-bis del  presente  decreto,  integrano,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di
          legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione  dello
          stato di emergenza nazionale, il contenuto  degli  obblighi
          di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori  di
          infrastrutture  o  di  stazioni  destinati   all'erogazione
          ovvero alla fruizione di servizi di trasporto  pubblico  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo,  nelle  acque  interne,  anche  non  di   linea,
          regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi,  nulla
          osta,  contratti,  convenzioni,  disciplinari,  appalti   o
          concessioni. 
              4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  ai
          commi 1, 2-bis e 3 e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».