Art. 5 quinquies 
 
             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
                        nei luoghi di lavoro 
 
  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: «31  marzo  2022  »  e  le  parole:  «  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni  verdi  COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9-quinquies  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e
          fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
          emergenza,   al   fine   di   prevenire    la    diffusione
          dell'infezione   da   SARS-CoV-2,   al   personale    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo,  al
          personale delle Autorita' amministrative indipendenti,  ivi
          comprese la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,
          della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
          e  degli  organi  di  rilievo   costituzionale,   ai   fini
          dell'accesso  ai  luoghi   di   lavoro,   nell'ambito   del
          territorio nazionale, in cui il predetto  personale  svolge
          l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e  di
          esibire,  su  richiesta,  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
          9-ter.1 e  9-ter.2  del  presente  decreto,  nonche'  dagli
          articoli  4,  4-bis,  4-ter,  4-quater  e  4-quinquies  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa o di  formazione  o
          di volontariato presso le amministrazioni di cui  al  comma
          1, anche sulla base di contratti esterni. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
              4. I datori di lavoro del personale di cui al  comma  1
          sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la
          verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
          oltre  che  dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'
          effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
              5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
          definiscono,  entro  il  15  ottobre  2021,  le   modalita'
          operative per l'organizzazione delle verifiche  di  cui  al
          comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove
          possibile, che i  controlli  siano  effettuati  al  momento
          dell'accesso ai luoghi di lavoro, e  individuano  con  atto
          formale i soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni degli  obblighi  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  datori  di  lavoro  forniscono   idonea
          informativa ai lavoratori e alle rispettive  rappresentanze
          circa   la   predisposizione    delle    nuove    modalita'
          organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.
          Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e della salute, puo' adottare  linee  guida
          per la omogenea definizione delle  modalita'  organizzative
          di cui al  primo  periodo.  Per  le  regioni,  le  province
          autonome e gli enti locali le  predette  linee  guida,  ove
          adottate,  sono  definite  d'intesa   con   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281.   Al   fine   di   semplificare   e
          razionalizzare le verifiche di cui  al  presente  comma,  i
          lavoratori possono  richiedere  di  consegnare  al  proprio
          datore di lavoro copia della propria  certificazione  verde
          COVID-19.  I  lavoratori   che   consegnano   la   predetta
          certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
          validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
          rispettivi datori di lavoro. 
              6. Il personale di cui al comma  1,  nel  caso  in  cui
          comunichi di non essere in  possesso  della  certificazione
          verde COVID-19  o  qualora  risulti  privo  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel luogo di lavoro, e' considerato assente  ingiustificato
          fino alla presentazione della  predetta  certificazione  e,
          comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione
          dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari  e
          con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per
          i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo  periodo
          non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro  compenso  o
          emolumento, comunque denominati. 
              7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro  di  cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  8  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza. 
              8. In caso di violazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative  di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  7,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
              9. Le sanzioni di cui al  comma  8  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  8
          trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
              10. Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
          9-sexies, collocato fuori ruolo presso  le  amministrazioni
          di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui  al
          medesimo articolo 9-sexies, commi 2  e  3,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 
              11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai
          soggetti  titolari  di  cariche  elettive  o   di   cariche
          istituzionali di vertice, si applicano le  disposizioni  di
          cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
              12. Gli  organi  costituzionali,  ciascuno  nell'ambito
          della propria autonomia, adeguano  il  proprio  ordinamento
          alle disposizioni di cui al presente articolo. 
              13. Le amministrazioni di cui  al  comma  1  provvedono
          alle attivita' di cui al presente articolo con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».