Art. 5 sexies 
 
             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
                       negli uffici giudiziari 
 
  1. All'articolo 9-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di  cui
all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e  4-quinquies  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies del citato
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  9-sexies  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici  giudiziari).
          - 1. Dal 15 ottobre  2021  e  31  marzo  2022,  termine  di
          cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
          salute  pubblica  e  mantenere   adeguate   condizioni   di
          sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
          e  militari  nonche'   i   componenti   delle   commissioni
          tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari  ove
          svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono  e,
          su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi
          COVID-19 da vaccina-zione, guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
          4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies  del  decreto-legge
          1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              2.  L'assenza  dall'ufficio  conseguente   al   mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma  1  e'
          considerata  assenza  ingiustificata   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al  primo  periodo  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominati. 
              3. L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo  agli  uffici  giudiziari  in  violazione
          della disposizione di  cui  al  medesimo  comma  1  integra
          illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
          ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma  1,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109,  e  per  gli  altri
          soggetti di cui al medesimo comma 1 del  presente  articolo
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.   Il
          verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
          ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e,  in  quanto
          compatibili, quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano
          anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
          ai  difensori,  ai  consulenti,  ai  periti  e  agli  altri
          ausiliari  del  magistrato  estranei  alle  amministrazioni
          della giustizia. 
              5. Il responsabile della sicurezza delle  strutture  in
          cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato  per  la
          magistratura ordinaria nel procuratore generale  presso  la
          corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto  delle
          prescrizioni di  cui  al  comma  1,  anche  avvalendosi  di
          delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare  del  Ministero
          della giustizia,  per  i  profili  di  competenza,  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 
              6. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          l'accesso  agli  uffici  giudiziari  in  violazione   della
          disposizione di cui  al  comma  1  e  la  violazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
          comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9  e
          13 dell'articolo 9-quinquies. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai testimoni e alle parti del processo. 
              8-bis. L'assenza del difensore conseguente  al  mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde  COVID-19  di  cui  al  comma   1   non   costituisce
          impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.».