Art. 5 septies 
 
             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
                         nel settore privato 
 
  1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-septies  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9-septies  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre  2021  e
          fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
          emergenza,   al   fine   di   prevenire    la    diffusione
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque   svolge   una
          attivita' lavorativa nel settore privato,  ivi  compresi  i
          titolari di servizi di ristorazione o  di  somministrazione
          di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini  dell'accesso
          ai luoghi in  cui  la  predetta  attivita'  e'  svolta,  di
          possedere e di esibire,  su  richiesta,  la  certificazione
          verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta  fermo
          quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del
          presente decreto, nonche' dagli articoli 4,  4-bis,  4-ter,
          4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76. 
              2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa  o  di  formazione,
          anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
          di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
              4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono  tenuti  a
          verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
          e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la  verifica  del
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma  1,  oltre  che
          dai soggetti di cui al primo periodo, e'  effettuata  anche
          dai rispettivi  datori  di  lavoro.  Per  i  lavoratori  in
          somministrazione   la   verifica   del    rispetto    delle
          prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
          onere del somministratore informare i lavoratori  circa  la
          sussistenza delle predette prescrizioni. 
              5. I datori di lavoro di cui al  comma  1  definiscono,
          entro il  15  ottobre  2021,  le  modalita'  operative  per
          l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
          campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
          controlli  siano  effettuati  al  momento  dell'accesso  ai
          luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
          incaricati   dell'accertamento   delle   violazioni   degli
          obblighi di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le  verifiche  delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Al fine di semplificare e razionalizzare  le  verifiche  di
          cui al presente comma, i lavoratori possono  richiedere  di
          consegnare al proprio datore di lavoro copia della  propria
          certificazione verde COVID-19. I lavoratori che  consegnano
          la predetta  certificazione,  per  tutta  la  durata  della
          relativa validita', sono esonerati dai controlli  da  parte
          dei rispettivi datori di lavoro. 
              6. I lavoratori di cui al comma  1,  nel  caso  in  cui
          comunichino di non essere in possesso della  certificazione
          verde COVID-19 o qualora  risultino  privi  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel   luogo   di   lavoro,   sono    considerati    assenti
          ingiustificati  fino  alla  presentazione  della   predetta
          certificazione e, comunque, non oltre  il  31  marzo  2022,
          termine di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  senza
          conseguenze disciplinari e con diritto  alla  conservazione
          del  rapporto  di  lavoro.  Per   i   giorni   di   assenza
          ingiustificata di cui al primo periodo non sono  dovuti  la
          retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
          denominato. 
              7. Nelle imprese, dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
          ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro  puo'
          sospendere il lavoratore per  la  durata  corrispondente  a
          quella  del  contratto   di   lavoro   stipulato   per   la
          sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
          giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
          31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
          alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore
          sospeso. 
              8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro  di  cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  9  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore. 
              9. In caso di violazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  8,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
              10. Le sanzioni di cui al comma  9  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  9
          trasmettono   al   Prefetto   gli   atti   relativi    alla
          violazione.».