Art. 5 octies 
 
             Modifiche alla disciplina degli spostamenti 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «delle  certificazioni  verdi  di  cui
all'articolo  9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base»; 
    b) al comma  2-sexies,  le  parole:  «Nelle  zone  bianche»  sono
sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Misure relative agli spostamenti).  -  1.  Gli
          spostamenti in entrata e in uscita dai territori  collocati
          in zona arancione o rossa sono consentiti,  oltre  che  per
          comprovate  esigenze  lavorative  o   per   situazioni   di
          necessita' o per motivi di salute, nonche' per  il  rientro
          ai propri  residenza,  domicilio  o  abitazione,  anche  ai
          soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
          da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto  green  pass
          base. 
              2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella  zona  gialla
          e, in ambito comunale, nella zona arancione, e'  consentito
          lo spostamento verso una sola abitazione  privata  abitata,
          una volta al giorno, nel rispetto  dei  limiti  orari  agli
          spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in  attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, come rideterminati  dal  presente  articolo,  e  nel
          limite di quattro persone ulteriori rispetto a  quelle  ivi
          gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali  persone
          esercitino la responsabilita' genitoriale  e  alle  persone
          con  disabilita'  o  non  autosufficienti,  conviventi.  Lo
          spostamento di cui al presente comma non e' consentito  nei
          territori nei quali si applicano le misure stabilite per la
          zona rossa. 
              2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona  gialla,
          i limiti orari agli spostamenti  di  cui  ai  provvedimenti
          adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio  alle  ore  23  e
          terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli
          spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,  da
          situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 
              2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona  gialla,
          i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno
          inizio alle ore 24  e  terminano  alle  ore  5  del  giorno
          successivo. 
              2-quater.  Con  ordinanza  del  Ministro  della  salute
          possono essere  stabiliti  limiti  orari  agli  spostamenti
          diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per  eventi
          di particolare rilevanza. 
              2-quinquies.  Dal  21  giugno  2021,  in  zona  gialla,
          cessano di  applicarsi  i  limiti  orari  agli  spostamenti
          previsti   dai   provvedimenti   adottati   in   attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del  2020,  come
          rideterminati dal presente articolo. 
              2-sexies. Su  tutto  il  territorio  nazionale  non  si
          applicano  i  limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui  al
          presente articolo. 
              3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi  nei  quali
          le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute
          ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a  divieti
          di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi
          a   misure   sanitarie   in   dipendenza    dei    medesimi
          spostamenti.».