Art. 7 
 
Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere,
  residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52,»  e  le  parole:  «muniti  delle  suddette  certificazioni  verdi
COVID-19» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  l'accesso  dei
visitatori  alle  strutture  di  cui  al  comma   1   e'   consentito
esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  certificazione   verde
COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della  dose  di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. 
      1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo
periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti  in
possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata  a  seguito
del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dell'avvenuta
guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo
9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente  ad  una
certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico
rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti
l'accesso. 
      1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono
tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con  le
modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   9,   comma   10,   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
      1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui  ai  commi
1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
      1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla  cessazione
dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,  e'  consentito   altresi'
l'accesso dei  visitatori  ai  reparti  di  degenza  delle  strutture
ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis  e  1-ter.  Ai
direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure  precauzionali
piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo  un   accesso   minimo   giornaliero   non   inferiore   a
quarantacinque minuti. 
      1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi  dell'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  sono  autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica  del
possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al  presente
articolo e la verifica del  possesso  delle  medesime  certificazioni
verdi COVID-19 in formato cartaceo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis decreto-legge
          1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per  il  contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79 e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei  visitatori
          a     strutture     residenziali,      socio-assistenziali,
          sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'
          ripristinato l'accesso, su tutto il  territorio  nazionale,
          di familiari e visitatori a strutture di ospitalita'  e  di
          lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
          strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per
          anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte  le
          strutture residenziali di cui all'articolo 44  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  65  del  18  marzo   2017,   e   in   quelle
          socio-assistenziali, secondo le linee  guida  definite  con
          l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  maggio  2021,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  10  maggio
          2021, cui le direzioni sanitarie delle  predette  strutture
          si   conformano   immediatamente,   adottando   le   misure
          necessarie alla prevenzione del contagio da  COVID-19.  Nel
          rispetto  delle  predette  misure  e,  in  ogni   caso,   a
          condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
          individuale,  le  direzioni   sanitarie   garantiscono   la
          possibilita' di visita da parte di  familiari  con  cadenza
          giornaliera, consentendo loro anche di prestare  assistenza
          quotidiana nel caso in cui  la  persona  ospitata  sia  non
          autosufficiente. 
              1-bis. A decorrere dal 30 dicembre  2021  e  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al
          comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti  di
          una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a  seguito
          della somministrazione della dose di richiamo successiva al
          ciclo vaccinale primario 
              1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1,  nel
          medesimo periodo di  cui  al  comma  1-bis,  e'  consentito
          altresi' ai soggetti  in  possesso  di  una  certificazione
          verde COVID- 19, rilasciata a seguito del completamento del
          ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di  cui
          alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo  9  del
          decreto legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  giugno   2021,   n.   87,
          unitamente  ad  una  certificazione  che  attesti   l'esito
          negativo del test antigenico rapido o molecolare,  eseguito
          nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. 
              1-quater. I responsabili  delle  strutture  di  cui  al
          comma  1  sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  alle
          medesime strutture avvenga nel rispetto delle  disposizioni
          di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le  verifiche   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
              1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai
          commi 1-bis, 1-ter  e  1-qua-ter  e'  sanzionata  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
              1-sexies. A decorrere dal 10 marzo  2022  e  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,   e'
          consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti  di
          degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di
          cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari  e'  data
          facolta' di adottare misure precauzionali piu'  restrittive
          in  relazione  allo  specifico   contesto   epidemiologico,
          garantendo un accesso minimo giornaliero  non  inferiore  a
          quarantacinque minuti. 
              1-septies. Nelle more della modifica  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  17  giugno
          2021, adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono
          autorizzati  gli  interventi  di  adeguamento  necessari  a
          consentire la verifica del  possesso  delle  certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al presente articolo  e  la  verifica
          del possesso delle medesime certificazioni  verdi  COVID-19
          in formato cartaceo.».