Art. 8 
 
Implementazione della piattaforma  nazionale  per  l'emissione  e  la
  validazione delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. All'articolo  42  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000  euro,  da  gestire
nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
e la societa' SOGEI Spa per  l'implementazione  del  Sistema  tessera
sanitaria»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «per  l'anno  2021,  la  spesa  di
3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per  l'anno  2022,  la
spesa di 1.523.146 euro». 
  2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1,  pari  ad  euro
3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero della salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   42   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n.  129,  Edizione
          straordinaria e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          29 luglio 2021, n.  108,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 42 (Implementazione della  piattaforma  nazionale
          per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
          COVID-19).  -   1.   La   piattaforma   nazionale-DGC   per
          l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni
          COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo,  di
          cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del  decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021,  n.  87,  e'  realizzata,  attraverso
          l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei
          S.p.A., e gestita dalla  stessa  per  conto  del  Ministero
          della salute, titolare del trattamento  dei  dati  generati
          dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, e' autorizzata
          la spesa di 1.830.000 euro, da  gestire  nell'ambito  della
          vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato e la societa' SOGEI  Spa  per  l'implementazione  del
          Sistema tessera sanitaria. 
              2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo
          9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono  rese  disponibili
          all'interessato,  oltreche'  mediante   l'inserimento   nel
          fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e   attraverso
          l'accesso   tramite   autenticazione   al   portale   della
          piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche  tramite  il
          punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  tramite
          l'applicazione di cui all'articolo 6 del  decreto-legge  30
          aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 2020, n. 70, con le  modalita'  individuate
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge  n.
          52 del 2021. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al  comma  1  i
          dati di contatto di coloro  ai  quali  hanno  somministrato
          almeno   una   dose   di   vaccino   per   la   prevenzione
          dell'infezione   da   SARS-CoV-2,   per    consentire    la
          comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli
          consenta  di  acquisire  le  proprie  certificazioni  verdi
          COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di  cui  al
          comma 1. Ai fini di cui al primo periodo,  la  trasmissione
          dei dati  di  contatto  da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome avviene, per coloro  che  hanno  ricevuto
          almeno una dose di vaccino prima della data di  entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al menzionato articolo  9,  comma  10,  del
          decreto-legge n. 52 del 2021, per il  tramite  del  Sistema
          tessera  sanitaria  e  per   coloro   ai   quali   verranno
          somministrate una o piu' dosi  di  vaccino  successivamente
          all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, per  il  tramite  dell'Anagrafe
          Nazionale Vaccini di cui  al  decreto  del  Ministro  della
          salute  17  settembre  2018,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257. 
              4.  Per  il  servizio  di  telefonia  mobile,   tramite
          messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al  comma
          3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa  di  3.318.400
          euro e, per l'anno 2022, la spesa  di  1.523.146  euro,  da
          gestire  nell'ambito  della  vigente  convenzione  tra   il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato e la  societa'  SOGEI
          Spa per l'implementazione del  Sistema  tessera  sanitaria,
          alla cui  copertura  si  provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo del fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo
          34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della salute. A tal fine le  risorse  di  cui  al
          primo periodo sono iscritte  sull'apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e costituiscono  incremento  del  limite  di  spesa
          annuo della vigente convenzione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento  ordinario,
          recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1. Decorso  il  termine  dell'esercizio
          finanziario, per ogni unita' elementare  di  bilancio,  con
          decreto ministeriale da registrarsi alla Corte  dei  conti,
          e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
          impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto.  In   apposito
          allegato al decreto medesimo sono altresi'  individuate  le
          somme relative a spese pluriennali in conto capitale non  a
          carattere permanente da eliminare dal conto dei residui  di
          stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
          successivi  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  terzo
          periodo, riferibili ad  esercizi  precedenti  all'esercizio
          scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale  dello
          Stato sono elencate, distintamente per anno  di  iscrizione
          in  bilancio,  le  somme  relative  al  precedente  periodo
          eliminate  dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere  nella
          competenza  degli  esercizi  successivi,   sui   pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
              3. Gli uffici  di  controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
              4. Contestualmente all'accertamento  di  cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».