Art. 9 
 
                Esecuzione di test antigenici rapidi 
                 a prezzi calmierati e gratuitamente 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite
le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 
  2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro  per
l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle disponibilita' presenti nella contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui  all'articolo  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione  degli  effetti
in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          23 luglio 2021, n. 105  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
          sicurezza di attivita' sociali ed  economiche»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23  luglio  2021,  n.   175   e
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  settembre
          2021, n. 126, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
          antigenici   rapidi   e   per   la    campagna    vaccinale
          antinfluenzale   2021/2022).   -    1.    Il    Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
          epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
          della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e  con
          le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino  al
          31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi
          per  la  rilevazione  di  antigene   SARS-CoV-2,   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17  giugno  2021,  n.  87,  a  prezzi  contenuti.  Il
          protocollo tiene  conto  in  particolare  dell'esigenza  di
          agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i  12
          e i 18 anni. 
              1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi  418  e
          419, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  altresi'
          tenute  ad  assicurare,  sino  al   31   marzo   2022,   la
          somministrazione  di  test   antigenici   rapidi   per   la
          rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo  9,
          comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi  previsti  nel
          protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di
          inosservanza della disposizione di cui al  presente  comma,
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  euro  1.000  a  euro  10.000   e   il   Prefetto
          territorialmente competente, tenendo conto  delle  esigenze
          di continuita' del  servizio  di  assistenza  farmaceutica,
          puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
          superiore a cinque giorni. 
              1-ter.  L'applicazione   del   prezzo   calmierato   e'
          assicurata, fino al  31  marzo  2022,  anche  da  tutte  le
          strutture sanitarie autorizzate e da quelle  accreditate  o
          convenzionate  con  il  Servizio  sanitario   nazionale   e
          autorizzate dalle regioni  alla  somministrazione  di  test
          antigenici  rapidi   per   la   rilevazione   di   antigene
          SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  aderenti
          al protocollo d'intesa di cui al comma 1. 
              2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
          test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata  a
          favore del Commissario straordinario di cui al comma 1,  la
          spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
          risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, che  sono,  per  il  medesimo
          anno,  corrispondentemente  incrementate.  Il   Commissario
          straordinario  provvede  al  trasferimento  delle  predette
          risorse alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
          Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
          Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
          l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
          delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3. 
              3. All'articolo 1, comma 394, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole  "2021  e  2022"  sono
          sostituite dalle parole "2021, 2022 e 2023"; 
                b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e a 55  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a  55  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2022  e  a  45
          milioni di euro per l'anno 2023". 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45  milioni
          di euro per l'anno 2023, si provvede: 
                a)   quanto   a   20   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                b)   quanto   a   25   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
              4-bis. Al  fine  di  rafforzare  la  prossimita'  e  la
          tempestivita' dei servizi  di  vaccinazione  antinfluenzale
          per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
          con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
          della salute,  sentiti  il  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 e  la  Federazione  degli  Ordini  dei  farmacisti
          italiani, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai  sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  definisce,
          tramite  apposito  protocollo  d'intesa  stipulato  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie, le procedure e le condizioni nel  rispetto  delle
          quali i farmacisti delle farmacie  aperte  al  pubblico,  a
          seguito del  superamento  di  specifico  corso  organizzato
          dall'Istituto  superiore  di   sanita',   concorrono   alla
          campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
          nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
          anni. La remunerazione del servizio erogato dalle  farmacie
          ai  sensi  del  presente  comma  e'  definita  dal   citato
          protocollo d'intesa a valere sulle risorse  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard. Con  il  medesimo  protocollo
          d'intesa  sono  disciplinate  altresi'  le   procedure   di
          registrazione delle  somministrazioni  eseguite  presso  le
          farmacie  per   l'alimentazione   dell'Anagrafe   nazionale
          vaccini di cui al decreto  del  Ministro  della  salute  17
          settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  257
          del 5 novembre 2018, anche per consentire  il  monitoraggio
          del servizio erogato  ai  fini  della  remunerazione  dello
          stesso. Le  previsioni  del  predetto  protocollo  d'intesa
          esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a  carico  delle
          farmacie. Resta fermo quanto  previsto  dall'  articolo  1,
          comma  471,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 9-quater,
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123  (Misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge dalla  legge  23
          luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge: 
              «9-quater. Al fine di garantire fino al 31 marzo  2022,
          nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma
          che  costituisce  tetto  massimo  di  spesa,   l'esecuzione
          gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di
          antigene  SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
          lettera d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo  1,
          commi 418 e 419, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          ovvero nelle strutture  sanitarie  aderenti  al  protocollo
          d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge
          23 luglio 2021,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i  soggetti  che
          non possono ricevere  o  completare  la  vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2, sulla base  di  idonea  certificazione  medica,
          rilasciata ai sensi dell'  articolo  9-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
          i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
          e' autorizzata a favore del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
          valere sulle risorse di cui al comma 1,  che  sono  per  il
          medesimo anno corrispondentemente incrementate.». 
              - Per l'articolo 122 del decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
              «2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».