IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 bilancio pluriennale per  il  triennio  2022-2024»  che  dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti  in  progetti  di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale nonche'  al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e  ambientale,  sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi  per  investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022»; 
  Visto il  successivo  comma  535  secondo  cui  possono  presentare
istanza: 
    a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in
forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  La  domanda  e'
presentata dal comune capofila; 
    b)  i  comuni  che  non  risultano  beneficiari   delle   risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui  all'art.
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel
limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2,
comma 2, del  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto  del  Ministero
dell'interno; 
  Visto  il  seguente  comma  536,  che  individua  le  tipologie  di
intervento  nonche'  i  contenuti  essenziali  della   richiesta   di
contributo; 
  Visto il disposto di cui al comma 537,  secondo  cui  il  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  determinano,  con  decreto,  l'ammontare   del   contributo
attribuito  a  ciascun  comune  entro  il  30  giugno  2022.  Qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili, la graduatoria e' costituita sulla base  dell'indice  di
vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) e assicurando  il  rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse  aggiuntive  alle
regioni ivi indicate. Nel caso di forme  associate  e'  calcolata  la
media semplice dell'IVSM; 
  Considerato che saranno ritenuti ammissibili  solo  gli  interventi
connessi ad opere corredate  dal  codice  unico  di  progetto  (CUP),
compatibili con le finalita' della norma; 
  Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche
(MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011); 
  Rilevata la necessita' di  approvare,  per  l'annualita'  2022,  il
modello  informatizzato  di  presentazione  da   parte   dei   comuni
interessati delle domande  per  la  concessione  dei  contributi  per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in parola consiste nell'approvazione di un modello  informatizzato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1. Per l'annualita' 2022, hanno facolta' di richiedere i contributi
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui  all'art.
1, comma 534, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  presentando
apposita domanda al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali - Direzione  centrale  per  la  finanza
locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4: 
    a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in
forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000; 
    b)  i  comuni  che  non  risultano  beneficiari   delle   risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibile del  30  dicembre  2021,
nel  limite  massimo  della  differenza  tra  gli  importi   previsti
dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 21 gennaio 2021 e le  risorse  attribuite  dal  predetto
decreto  interministeriale  del  30  dicembre  2021.  Nel   caso   di
scorrimento  della  graduatoria  delle  opere   ammissibili   e   non
finanziate di cui al decreto interministeriale  30  dicembre  2021  -
allegato 2 -, i comuni interessati  possono  presentare  domanda  nel
limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
gennaio 2021 e le risorse attribuite con il decreto di scorrimento.