IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022»; Visto il successivo comma 535 secondo cui possono presentare istanza: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno; Visto il seguente comma 536, che individua le tipologie di intervento nonche' i contenuti essenziali della richiesta di contributo; Visto il disposto di cui al comma 537, secondo cui il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determinano, con decreto, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, la graduatoria e' costituita sulla base dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) e assicurando il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate. Nel caso di forme associate e' calcolata la media semplice dell'IVSM; Considerato che saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi connessi ad opere corredate dal codice unico di progetto (CUP), compatibili con le finalita' della norma; Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011); Rilevata la necessita' di approvare, per l'annualita' 2022, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in parola consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Comuni richiedenti il contributo 1. Per l'annualita' 2022, hanno facolta' di richiedere i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto interministeriale del 30 dicembre 2021. Nel caso di scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2021 - allegato 2 -, i comuni interessati possono presentare domanda nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite con il decreto di scorrimento.