Art. 5
Ammissibilita' delle istanze
1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le istanze per
singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici
dovranno contenere:
A) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo
sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile;
B) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori,
nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e' chiesto
il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
C) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che
fanno parte della forma associativa.
2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.