Art. 5 
 
                    Ammissibilita' delle istanze 
 
  1. Ai  fini  dell'ammissibilita'  al  contributo,  le  istanze  per
singole opere pubbliche o insiemi coordinati di  interventi  pubblici
dovranno contenere: 
    A) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a: 
      a) manutenzione per il riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
      b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 
      c) mobilita' sostenibile; 
    B) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei  lavori,
nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP)  e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale  e'  chiesto
il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; 
    C) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che
fanno parte della forma associativa. 
  2. Non sono ammesse  domande  formulate  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.