Art. 6 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. I comuni che avessero necessita'  di  rettificare  i  dati  gia'
trasmessi potranno inviare una nuova istanza nelle medesime modalita'
indicate all'art. 3, sempre entro i termini di  trasmissione  fissati
dall'art. 4, previo ritiro della precedente richiesta che perdera' la
sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2022 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni