Art. 6
Istruzioni e specifiche
1. I comuni che avessero necessita' di rettificare i dati gia'
trasmessi potranno inviare una nuova istanza nelle medesime modalita'
indicate all'art. 3, sempre entro i termini di trasmissione fissati
dall'art. 4, previo ritiro della precedente richiesta che perdera' la
sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2022
Il direttore centrale: Colaianni