Art. 6 Istruzioni e specifiche 1. I comuni che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi potranno inviare una nuova istanza nelle medesime modalita' indicate all'art. 3, sempre entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente richiesta che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2022 Il direttore centrale: Colaianni