IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  16-ter,   del   citato
decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  il  quale   prevede   che:
«L'accertamento  della  permanenza  per  quattordici  giorni  in  uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di
regia,  comporta  l'applicazione,  per  un   ulteriore   periodo   di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma»; 
  Visto,  altresi',  l'art.   1,   comma   16-septies,   del   citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate: a) «zona bianca»: le  regioni  nei
cui  territori  alternativamente:  1)  l'incidenza  settimanale   dei
contagi e'  inferiore  a  50  casi  ogni  100.000  abitanti  per  tre
settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari
o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica  una  delle
due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto
in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore
al 15 per cento; 2.2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in
terapia intensiva per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e'  uguale  o
inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia
di cui al decreto del Ministro della salute  30  aprile  2020,  entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla
base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'
esistenti e destinati  ad  altre  attivita';  b)  «zona  gialla»:  le
regioni  nei   cui   territori   alternativamente:   1)   l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e  inferiore  a  150
casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nella lettera a); 2) l'incidenza  settimanale  dei  casi  e'
pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si  verifica  una
delle due seguenti condizioni,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nella lettera a): 2.1) il tasso  di  occupazione  dei  posti
letto in area medica per pazienti affetti da  COVID-19  e'  uguale  o
inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso  di  occupazione  dei  posti
letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale
o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina
di regia entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza
mensile sulla base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su
quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare gli articoli 9-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,   ai   sensi   del   quale:   «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  11  febbraio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle  d'Aosta,
Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio  2022,
n. 36; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  18  febbraio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Abruzzo, Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna,  Toscana  e  Valle  d'Aosta»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 febbraio  2022,
n. 42; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  febbraio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19   concernenti
l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie
sull'intero  territorio   nazionale»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale; 
  Visto il verbale del  25  febbraio  2022  della  Cabina  di  regia,
unitamente al report n. 93, nel quale si rileva che:  «L'epidemia  si
trova da diverse settimane in fase di miglioramento,  con  decrescita
nell'incidenza  e  nel  numero  dei  soggetti  ricoverati  che  viene
confermato da stime di trasmissibilita' stabilmente sotto  la  soglia
epidemica.»; 
  Visti i verbali dell'11 febbraio 2022, del 18 febbraio 2022  e  del
25 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report  n.  91,
92  e  93,  e,  in  particolare,  i  documenti  recanti   «Indicatori
decisionali come da decreto-legge del 18 maggio  2021,  n.  65,  art.
13», allegati a ciascuno dei predetti  verbali,  nonche'  i  dati  di
monitoraggio  giornalieri,  dai   quali   risulta   che,   anche   in
considerazione di un complessivo trend in decrescita, per le  Regioni
Campania, Lombardia, Veneto e per la Provincia  autonoma  di  Bolzano
sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per
la c.d.  «zona  bianca»,  e  per  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per
la c.d. «zona gialla»; 
  Considerato, altresi', che, come si evince  dai  documenti  recanti
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021,  n.
65, art. 13», allegati ai citati verbali del 18 febbraio 2022  e  del
25 febbraio 2022 della Cabina di regia, alle Regioni Lazio,  Liguria,
Molise, Sicilia e alla Provincia autonoma  di  Trento  continuano  ad
applicarsi, per un periodo di  quindici  giorni,  ferma  restando  la
possibilita' di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d.
«zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma
16-ter, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise,  Sicilia  e  nella  Provincia
  autonoma di Trento. 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Liguria,  Molise,  Sicilia  e  nella
Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo
di quindici giorni, le misure di cui alla c.d.  «zona  gialla»,  come
definita dalla normativa vigente e nei termini di cui  agli  articoli
9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva
la possibilita' di una nuova classificazione.