Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.