Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle  Regioni  Campania,  Lombardia,  Veneto  e  nella   Provincia
  autonoma di Bolzano. 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2,  nelle  Regioni  Campania,  Lombardia,  Veneto  e   nella
Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di
cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le  misure  di  cui  alla
c.d. «zona bianca», come  definita  dalla  normativa  vigente  e  nei
termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52.