Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regioni Friuli-Venezia Giulia 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.