Art. 3 
 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                 nella Regioni Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione  Friuli-Venezia  Giulia  cessano  di  avere
efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano,
per un periodo di quattordici giorni, le  misure  di  cui  alla  c.d.
«zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di
cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.