Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
((3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di facolta' assunzionali previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite
dalle seguenti: «50 unita' appartenenti all'Area II, posizione
economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro
102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle
facolta' assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e
disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca mediante apposite
procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
((Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di
concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle
autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati
risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo
previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n.
73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie
concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorita' i
vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n.
499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.))
8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei
concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e
2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo
2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'economia e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche' di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture
della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello
sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
((11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in
scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31
dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da
avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente
articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato
entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando
di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n.
80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita' di frequenze,
alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e
considerando, altresi', il progressivo spegnimento delle frequenze
oggetto di proroga.
11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella
banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della
decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24
aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico
istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori
beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del
tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia
DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore
impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della
banda 700 MHz, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare
i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonche' i
soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine
improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700
MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di
particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo livello,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali
possono essere individuate modalita' alternative di applicazione dei
vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS,
salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti
interessati.
11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento
dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non
piu' di cinque unita' di personale in posizione di comando
provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del
personale scolastico, comprese le autorita' indipendenti, che
mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in
godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere
relativo al predetto trattamento economico. Della task force puo'
essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo
rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a
200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.))
12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attivita' e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione((, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze)) e la parola «adotta» e' sostituita dalle seguenti: «e'
adottato»;
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 aprile 2022 e
fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»;
((a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia
delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato
all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di
cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti
facolta' assunzionali, e' autorizzato lo scorrimento delle
graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono
efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonche' delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di
personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:
1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2022»;
2) dopo le parole: «ordinarie procedure di mobilita',» sono
inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n.
238, in materia di assunzione di personale per attivita' relative a
interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola:
«attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici ovvero».
12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono
inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione
degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni
capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti,
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni
di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel
rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla
struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni
normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione
dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e
strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni
pubbliche da parte di societa' in house per la realizzazione di
investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al comma 1 per lo
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al presente articolo
essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non
superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle
singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR
al quale e' riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali,
previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del
codice civile».))
14. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234
del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre
2022.
15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo
Corpo, approvata con ((decreto del capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno)) n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31
dicembre 2022.
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei
componenti in carica del Consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonche' dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata
massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali
di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite
le seguenti: «e, se non ((abbiano raggiunto il)) limite di eta' al
termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta'
e comunque al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla seguente:
«triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di
finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente: «Se non ((abbia
raggiunto il)) limite di eta' al termine del triennio, il Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al
massimo per un altro anno.».
23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche
ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato ((fino al 31 dicembre 2022)), al
fine di garantire la piena operativita' dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936,
in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio((, di cui all'articolo)) 7, comma 1, al fine di
assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato sino al
termine della durata del Consiglio».
((25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma
1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' prorogato al 30
settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo
periodo del comma 2-bis e' soppresso e dopo il comma 2-bis e'
inserito il seguente:
«2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis e' prorogato il
divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso
di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al
completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto
stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e' adottato nei
limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base
alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto
l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».
25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e
fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022».
((26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', al primo
periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole:
«per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2021 e 2022».
26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori
socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita' di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma 495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto a decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((27-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa e
consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti
pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche' di
ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023,
puo' avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al
secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche
valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in
servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato
attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine e' autorizzato
il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per
figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite
l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))
28. La durata degli incarichi di collaborazione gia' autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 13 ottobre
2020, n. 126)), e' prorogata, se inferiore, fino al limite di durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
((Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro
10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero della cultura.
28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «30 settembre 2022», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2022».
28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e
successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2022»;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «permanere dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e,
al terzo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio
esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati
conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del
Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'universita' e
della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il
procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di
decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'universita' e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al
riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime
modalita' di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero
dell'universita' e della ricerca, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della
legge 11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore
legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di
ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore
artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza
posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del
2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici
per l'accesso al pubblico impiego».
28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025
per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti all'estero, e' abrogato.))