Art. 10 
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                       e mobilita' sostenibili 
 
  1. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' ulteriormente differito al ((31 dicembre 2022)). 
  ((1-bis.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  decreto-legge   31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente: 
      «75-bis. A decorrere dal 30 settembre  2022,  i  monopattini  a
propulsione  prevalentemente  elettrica  commercializzati  in  Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su
entrambe  le  ruote.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica gia' in circolazione  prima  di  tale  data  devono  essere
adeguati alle prescrizioni del primo  periodo  entro  il  1°  gennaio
2024»; 
    b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente: 
      «75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica possono circolare: 
        a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite
di  velocita'  non  superiore  a  50  chilometri  orari,  nelle  aree
pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie  ciclabili,
sulle strade a priorita' ciclabile, sulle  piste  ciclabili  in  sede
propria  e  su  corsia  riservata  e  ovunque   sia   consentita   la
circolazione dei velocipedi; 
        b) fuori  dei  centri  abitati,  esclusivamente  sulle  piste
ciclabili e sugli altri  percorsi  riservati  alla  circolazione  dei
velocipedi».)) 
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati: 
    a) al 15 marzo 2022, il termine di cui  al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per la  rendicontazione  da  parte  delle  imprese
beneficiarie; 
    c) al 30 giugno 2022, il termine di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 671  per  l'assegnazione  delle  citate  risorse  alle
imprese beneficiarie. 
  ((2-bis. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione   del   prolungamento   dell'eccezionale   congiuntura
economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  nonche'
dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del  mercato
immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351  del  2001
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-sexies: 
      1) all'alinea, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
      2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«,  nonche'  di   quanto   previsto   dall'articolo   16-sexies   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  novembre  2021,  n.  215,  oltre  che  degli  importi
determinabili a  seguito  di  novazione  oggettiva  di  obbligazioni,
oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore
o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi  dei
contratti di locazione in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di
manleva o d'indennizzo»; 
  b) al comma 2-septies, secondo periodo, la  parola:  «ventiquattro»
e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».)) 
  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati: 
    a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui  all'articolo  1,  comma
676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la  rendicontazione  da
parte delle imprese che effettuano servizi di  trasporto  ferroviario
di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico
degli effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
    b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,
della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per
l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie. 
  ((3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  2-ter  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30  giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  in  materia   di   proroga   della   scadenza   delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le  parole:  «fino
al 31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022». 
  3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, in materia di misure a  sostegno  della  conversione  ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di  merci,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, in materia di corsi  di  formazione  al  salvamento,  le
parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad  apportare  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo  della  semplificazione
delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo
e  la  sostituzione  delle   abilitazioni   per   l'esercizio   della
professione di assistente ai bagnanti nonche' per il  rilascio  delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori,  per  garantire  la  piena
osservanza delle regole della concorrenza ed  evitare,  nel  rispetto
delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse  al
contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere
gli esami per l'ottenimento del brevetto. 
  3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «e  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di  euro
per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°  gennaio
2022 al 30 giugno 2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di
spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti». 
  3-septies. A decorrere dall'anno  2022,  le  Autorita'  di  sistema
portuale  destinano,  compatibilmente  con   le   disponibilita'   di
bilancio, una quota  pari  all'1  per  cento  delle  entrate  proprie
derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, al finanziamento, nel  limite  delle  eventuali  risorse
complessivamente affluite sul fondo di  cui  al  comma  3-octies  del
presente articolo,  di  misure  di  incentivazione  al  pensionamento
anticipato  per  i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  titolari  di
autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della
medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti  allo
sbarco e  imbarco  di  persone,  titolari  di  concessioni  ai  sensi
dell'articolo  36  del  codice  della  navigazione  nonche'   per   i
dipendenti  delle  medesime  Autorita'  di  sistema   portuale,   che
applichino il  contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  dei
porti. 
  3-octies. Le risorse  di  cui  al  comma  3-septies,  comunque  non
eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella  legge  28  gennaio
1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  3-novies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sentite   le   parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti
e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 3-septies del presente articolo. 
  3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2022,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo
per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente,  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
  3-undecies. Al primo periodo del comma 338  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019»  sono  inserite  le
seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro
per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2036». 
  3-duodecies.   Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e  a  6  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater  dell'articolo  1  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
    «5-bis.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito  un  fondo,
denominato "Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto",
con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato
alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre
2026, di un contributo,  denominato  "buono  patente  autotrasporto",
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non
superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra
diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci.
Il "buono patente autotrasporto" puo'  essere  riconosciuto  per  una
sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente. 
  5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di
presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui
al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui
al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo'
avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 5-bis». 
  3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
  3-quinquiesdecies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di  euro
per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede: 
    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4  milioni
di euro per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77,  le  parole:  "12  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "24 mesi". La proroga  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica  gia'  definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Qualora le  procedure  di  evidenza
pubblica di cui al secondo periodo  risultino  gia'  avviate  a  tale
data,  la  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente  necessario
all'aggiudicazione». 
  3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento,  per  l'anno
2022, delle funzioni attribuite alla societa'  Infrastrutture  Milano
Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  11
marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' autorizzato a trasferire alla  medesima  societa'  una
somma  non  superiore  alla  meta'  della  quota   massima   prevista
all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del  2020,
nel limite di 14 milioni di euro  per  l'anno  2022,  utilizzando  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n.  160
del 2019. 
  3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
      «21-bis. Al fine di ridurre i tempi di  consegna  del  MOSE  da
parte  del  Commissario  di  cui  al  comma  18,  il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia  Giulia  sottoscrive,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  accordo  transattivo  con   il
concessionario   Consorzio   Venezia   Nuova,   avente   ad   oggetto
l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione  e
dai  relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo  transattivo  di  cui  al
presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma
restando la sottoposizione dello stesso al controllo di  legittimita'
da parte della Corte dei conti»; 
    b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»; 
    c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis
relative agli  aspetti  tecnici,  quali  parametri,  valori-soglia  e
limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio,»
sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici  al
decreto di cui al comma 27-bis». 
  3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo  44-ter,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di  completare
tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia,  all'articolo  9,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  le  parole:
«31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024».))