Art. 11 
 
       Proroga di termini in materia di transizione ecologica 
 
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «((31 dicembre 2022))»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «((1° gennaio 2023))». 
  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'
inserito il seguente: «5.1. ((Entro novanta giorni))  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
transizione   ecologica   adotta,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui  al
comma 5.». 
  3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo
23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del ((30 giugno 2022)). 
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». Conseguentemente  ((l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente))  aggiorna  i   provvedimenti   previsti
dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  ((4-bis. Il fondo per la realizzazione della  piattaforma  italiana
del fosforo, di  cui  all'articolo  1,  comma  122,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati  metallici   o
prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni. 
  5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31  luglio
2020, n. 101, in materia  di  obblighi  dell'esercente  pratiche  che
comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di  origine
naturale,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022». 
  5-ter. Al fine di sostenere  la  continuita'  dell'esercizio  delle
attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione
delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: 
    a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983,  al  31
dicembre 2022; 
    b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2023; 
    c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2024; 
    d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. 
  5-quater. All'articolo 14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e
il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di
cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022». 
  5-quinquies. Dopo il comma  837  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, relativo alle  specie  ittiche  d'acqua  dolce
riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente: 
    «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di  gestione
delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023  non  trova
applicazione l'articolo 12,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per
le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non
autoctone la cui  immissione  era  autorizzata  in  data  antecedente
all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020». 
  5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  dopo  la  parola:  «2023»  sono
inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno  dalla  data
di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo  30,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,». 
  5-septies. Al fine di dare continuita'  agli  investimenti  per  la
realizzazione  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare
in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2021 e 2022». 
  5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione  degli
oneri  generali  di  sistema   di   cui   all'articolo   33-ter   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30  giugno
2022. 
  5-novies. Al comma 828 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: «per  l'anno  2022  a  favore  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono  sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2035  a  favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale». 
  5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234».))