Art. 12 
 
              Proroga di termini in materia di turismo 
 
  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106,  riguardante  la  stipula  di  polizze   assicurative   relative
all'assistenza  sanitaria  a  favore  dei   turisti   stranieri   che
contraggano il  virus  SARS-CoV-2  durante  la  loro  permanenza  nel
territorio regionale, le parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di  servizi
termali, dopo il secondo periodo, e' inserito  il  seguente:  «L'ente
termale, previa emissione della relativa fattura,  puo'  chiedere  il
rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni
dal termine dell'erogazione dei servizi termali.». 
  ((2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: 
    «11-ter.1. Al fine di  tutelare  l'occupazione  e  di  consentire
l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica
dovuta agli effetti della  pandemia  di  COVID-19,  la  durata  delle
concessioni  e  delle  locazioni  a  uso  commerciale,  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
settembre 2005, n. 296, in scadenza entro  il  31  dicembre  2021  e'
prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nel caso in  cui,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  risultino   gia'
concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali  e
patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel  caso  in  cui
alla medesima data per i predetti beni siano gia' stati  sottoscritti
nuovi contratti». 
  2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la parola: «qualsiasi» e' sostituita dalle seguenti: «o senza». 
  2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «ventiquattro mesi», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «trenta mesi».))