Art. 13 
 
       Proroga di termini in materia di gestioni commissariali 
 
  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole  «trentasei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi». 
  2.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo  a  misure  urgenti  per  l'emergenza   nello   stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato  per
gli eventi sportivi di Cortina  d'Ampezzo,  le  parole  «31  dicembre
2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022». 
  ((3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da  trasferire
direttamente  su   apposita   contabilita'   speciale   allo   stesso
intestata».)) 
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma  932-bis,
lettera a), della ((legge 30 dicembre 2018, n. 145)),  Roma  Capitale
puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' dei  crediti  e  debiti  nei
confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio  separato  della
gestione commissariale di  cui  al  documento  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  ((4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale,
il Commissario straordinario per gli interventi  di  riparazione,  di
ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa  economica
nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il
giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  anche  con  i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'articolo  2,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo  11,  comma  2,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo  periodo  del  presente
comma,   il   Commissario   straordinario   puo'   avvalersi    della
collaborazione degli uffici  della  struttura  commissariale  di  cui
all'articolo  50  del  citato  decreto-legge   n.   189   del   2016.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
  4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di
Ischia possono essere  applicate,  con  ordinanza  commissariale,  le
disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare
la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto. 
  4-quater.  All'articolo  24-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo
3-bis del decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»; 
    b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3-bis  del   citato
decreto-legge n. 123 del 2019». 
  4-quinquies.  All'articolo  25,  comma  3,  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma e' comunque» fino alla  fine
del comma sono soppresse.))