((Art. 18 bis 
 
Interventi per  garantire  la  liquidita'  per  le  aziende  agricole
  durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole:  «per  l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  tutta   la   durata   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19».))