((Art. 18 bis Interventi per garantire la liquidita' per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».))