((Art. 18 quinquies 
 
Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale
  in occasione di operazioni preelettorali 
 
  1. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  5  marzo  2021,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «degli anni 2021 e 2022»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «37.031  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «37.031 per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))