((Art. 2 bis 
 
                 Differimento di termini in materia 
                   di ricompense al valor militare 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense  al
valore militare per i caduti, i  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2 giugno 2022»; 
    b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Le  attribuzioni  della  commissione  di  secondo  grado,   di   cui
all'articolo 4 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto
1945, n. 518,  sono  demandate  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Le modalita' attuative per la concessione delle  ricompense
di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
    c) al comma 10-quinquies, le parole: «il Ministero  della  difesa
provvede»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».))