Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022. ((Nell'ambito delle
misure di semplificazione di cui al presente comma e  fermo  restando
il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti  di
natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) e'
inserito il seguente: 
      «4-ter)  per  i  clienti  gia'  identificati  da  un   soggetto
obbligato, i quali,  previa  identificazione  elettronica  basata  su
credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo  4  del
regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre
2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di
accedere  alle  informazioni  relative  agli  estremi  del  conto  di
pagamento intestato al medesimo cliente  presso  il  citato  soggetto
obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalita'  di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo
con riferimento a rapporti relativi  a  servizi  di  disposizione  di
ordini di pagamento e a servizi di informazione  sui  conti  previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e  8),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in  ogni
caso il nome e il cognome del cliente»; 
    b) all'articolo 38: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. In ogni fase del  procedimento,  l'autorita'  giudiziaria
adotta  le  misure  necessarie  ad  assicurare  che   l'invio   della
segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU,  il  contenuto
delle  medesime  e  l'identita'  dei   segnalanti   siano   mantenuti
riservati. In ogni caso, i dati  identificativi  dei  segnalanti  non
possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero  ne'  in
quello  per  il  dibattimento,  ne'  possono  essere  in  altro  modo
rivelati,   salvo   che   cio'   risulti   indispensabile   ai   fini
dell'accertamento dei reati per i quali si  procede.  In  tale  caso,
l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato,  adottando  le
cautele necessarie ad assicurare la  tutela  del  segnalante  e,  ove
possibile, la riservatezza della segnalazione  e  delle  informazioni
trasmesse dalle FIU»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque rivela indebitamente l'identita' del  segnalante  e'  punito
con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a  chi
rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e
delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime,
se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del
segnalante.». 
  1-bis.  All'articolo  31-novies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata
dei  fondi  immobiliari   quotati,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «entro il 31  dicembre  2020»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»; 
    b) b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023». 
  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021».)) 
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero del turismo, le  parole:  «Entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30  giugno
2022». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi per locazioni  passive,  le  parole:  «2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022». 
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  ((4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dal seguente:  «A  decorrere  dalla  medesima
data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme  restando  le
maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie  di
soggetti  beneficiari,  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo e' concessa: 
      1) per esigenze diverse  dal  sostegno  alla  realizzazione  di
investimenti, nella misura massima  dell'80  per  cento  dell'importo
dell'operazione  finanziaria  in  favore  dei  soggetti   beneficiari
rientranti nelle fasce 3, 4  e  5  di  cui  al  predetto  modello  di
valutazione e nella misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al  medesimo
modello.  In  relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta  misura
massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura  del
Fondo di garanzia rispetto  all'importo  dell'operazione  finanziaria
sottostante, come previsto  dall'articolo  7,  comma  3,  del  citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
      2) per esigenze connesse  al  sostegno  alla  realizzazione  di
investimenti, nella misura massima dell'80 per cento  dell'operazione
finanziaria   in   favore   di   tutti   i   soggetti    beneficiari,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza  di  cui  al  predetto
modello di valutazione»; 
    b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni
che possono essere assunti dal Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese, le parole: «di cui  160.000  milioni  di  euro»  e  le
parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie imprese, dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente: 
    «m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e  m-bis),  il
cui termine iniziale di rimborso del capitale e' previsto  nel  corso
dell'anno 2022, il  termine  anzidetto,  su  richiesta  del  soggetto
finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi,  fermi  restando  gli  obblighi  di
segnalazione e prudenziali;». 
  5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    «d-bis) ripartito, nel limite  massimo  di  25  milioni  di  euro
annui, tra i comuni che  presentano,  successivamente  all'attuazione
del correttivo di cui al comma 450,  una  variazione  negativa  della
dotazione  del   Fondo   di   solidarieta'   comunale   per   effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;». 
  5-bis. All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  concernente  la
dichiarazione e le certificazioni dei sostituti  d'imposta,  dopo  il
comma 6-quinquies e' inserito il seguente: 
    «6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata  trasmissione  delle
certificazioni uniche relative a somme e  valori  corrisposti  per  i
periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo  all'applicazione
della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione  della
corretta certificazione  e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
secondo anno successivo al termine indicato  dal  primo  periodo  del
medesimo comma 6-quinquies». 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 574, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b)  al  comma  992,  le  parole:  «possono  comunicare,  entro  i
successivi trenta giorni da tale data, la volonta' di  esercitare  la
facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto  piano   di   riequilibrio
finanziario pluriennale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale  data,  la
facolta'  di  rimodulare  o  di  riformulare  il  suddetto  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale»; 
    c) il comma 994 e' sostituito dal seguente: 
      «994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo  alla  data
della comunicazione di cui ai  commi  992  e  993,  gli  enti  locali
presentano una proposta di  rimodulazione  o  di  riformulazione  del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale». 
  5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per  i
liberi consorzi comunali della Regione siciliana e  per  le  province
della  regione  Sardegna  in  dissesto  finanziario  che   presentano
l'ipotesi di  bilancio  riequilibrato  entro  il  31  dicembre  2022,
dimostrando l'impossibilita' di realizzare  l'equilibrio  finanziario
durevole  nel  periodo  di  riferimento  dell'ipotesi   di   bilancio
riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione  prevista
dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal  1°
gennaio 2023 decorre il nuovo termine di  cinque  anni  previsto  dal
comma 1-ter dell'articolo 259  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  5-quinquies. A  decorrere  dall'anno  2022,  i  comuni,  in  deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 
  5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter  dell'articolo  109  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le  parole:  «all'esercizio  2021,
con riferimento al rendiconto 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«all'esercizio   2021   e   all'esercizio   2022,   con   riferimento
rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021». 
  5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31  marzo
2022». 
  5-octies. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole:  «Per  gli  anni  dal  2015  al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024». 
  5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15  febbraio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022»; 
    b) al comma 141, ultimo periodo, le parole:  «28  febbraio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
  5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»; 
    b) al comma 767, le parole: «31  gennaio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 
  5-undecies. Al primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  12  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  giugno  2016,  n.  119,  le  parole:  «e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022». 
  5-duodecies. Al comma  2  dell'articolo  71  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente:
«2022». 
  5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza
epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di
formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori
legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018  e  2019,  puo'
essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere  dal
30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai  sensi  del  primo
periodo, al  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: 
      «c)  partecipa  al  processo  di  elaborazione  di  principi  e
standard in materia di informativa contabile e  di  sostenibilita'  a
livello europeo ed  internazionale,  intrattenendo  rapporti  con  la
International  Financial   Reporting   Standards   Foundation   (IFRS
Foundation),  con  l'European  Financial  Reporting  Advisory   Group
(EFRAG) e con gli organismi di altri  Paesi  preposti  alle  medesime
attivita'»; 
    b) all'articolo 9-ter, comma  2,  le  parole:  «all'International
Accounting Standards Board (IASB)» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla IFRS Foundation». 
  5-quaterdecies.  Al  comma  808  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli  ammortamenti,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   «In   relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemia
di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma
e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo». 
  5-sexiesdecies. Il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,
previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  e'  differito  al  31  maggio
2022. 
  5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163,  comma  3,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
autorizzato per gli  enti  locali  l'esercizio  provvisorio  fino  al
termine di cui al comma 5-sexiesdecies. 
  5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con riferimento ai mutui accollati  allo  Stato,  di  cui  al  primo
periodo,  gli  enti  locali  sono  esonerati  dalla  verifica   delle
condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge  28  dicembre
2001, n. 448»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi
passivi  sul   debito   statale   derivante   dalle   operazioni   di
ristrutturazione perfezionate alla  data  del  31  dicembre  2022  e'
destinato al finanziamento di un apposito fondo  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di  cui  al
primo periodo e' stabilito con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  quantificazione   operata   dall'Unita'   di
coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto  dell'andamento  atteso
dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno  o  piu'  decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo  sono  ripartite
tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati  allo  Stato  ai
sensi  del  presente  articolo,  tenuto  conto,  altresi',  del  loro
contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione
dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale  dei  mutui
medesimi. Il fondo di cui al primo periodo e'  finanziato,  anche  in
via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
per interessi passivi sul debito pubblico  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».)) 
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2022,  delle
attivita'  ad  alto  contenuto  specialistico  del  Ministero   dello
sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle
apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai  fini
della  salvaguardia  della  vita  e  della  sicurezza  in  mare,   e'
autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'Amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero dello sviluppo economico addetto alle  relative  attivita'.
Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per
l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
((programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
  ((6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  dopo
il comma 201 e' inserito il seguente: 
    «201-bis.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  201  sono
conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla  compensazione
degli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   e
fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
  6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5,  la  parola:  «centotrenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centotrentacinque»; 
    b) al comma 7, lettera b), le  parole:  «tecnico-economica»  sono
soppresse. 
  6-quater. Per i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  allevamento
avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a  restrizioni  sanitarie
per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina  africana
sono prorogati al 31  luglio  2022  i  termini  aventi  scadenza  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30  giugno  2022  per  i
versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli  23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n.  600,  alle  trattenute  relative  alle  addizionali  regionale  e
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  che  i
predetti soggetti operano  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  e
all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati
in unica soluzione entro il 16  settembre  2022  o  in  quattro  rate
mensili di pari importo  da  corrispondere  entro  il  giorno  16  di
ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. 
  6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo  di  avanzi
di amministrazione per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  si
applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto  della
gestione dell'esercizio finanziario 2021. 
  6-sexies. All'articolo 3, comma  11-quater,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  in  materia  di  limitazioni  all'uso  del
contante,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022» e le  parole:  «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». 
  6-octies. La certificazione di cui al  comma  781  dell'articolo  1
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   relativa   all'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al  comma  780  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021,  e'
resa entro il 31 maggio 2022.))