((Art. 3 ter 
 
Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per
  il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve
  entita' 
 
  1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «con  due  distinti  decreti»,  le  parole:  «entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  1°  maggio
2022», le  parole  da:  «su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla  lettera  b),  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  l'IVASS»  e  le  parole:   «una
specifica  tabella  unica  su»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«specifiche tabelle uniche per»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea,  le  parole:  «La  tabella  unica  nazionale  e'
redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali
di cui al comma 1 sono redatte»; 
      2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle tabelle»; 
    c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale  di  cui
al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  tabella  unica
nazionale di cui al comma 1, lettera b)»; 
    d) al comma 5, dopo le parole: «nella  tabella  unica  nazionale»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».))