((Art. 3 quater 
 
Proroga dei termini per la consegna dei beni  ordinati  entro  il  31
  dicembre 2021 ai fini della fruizione  del  credito  d'imposta  per
  investimenti in beni strumentali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro  il  30  giugno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro  il  30  giugno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».))