((Art. 3 octies 
 
Proroga del termine per la presentazione della domanda per  l'accesso
  al Fondo indennizzo risparmiatori 
 
  1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le parole: «entro  il  15  marzo  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 1° maggio 2022».))