((Art. 3 octies Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».))