((Art. 3 novies 
 
Proroga in materia di prodotti succedanei  dei  prodotti  da  fumo  e
  disposizioni in materia di imposta  di  consumo  sui  prodotti  che
  contengono nicotina 
 
  1. Al primo periodo del comma  1-bis  dell'articolo  62-quater  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, le parole: «al venti per cento e al quindici per  cento  dal  1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per  cento  e
al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo  2022,  al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31
dicembre 2022». 
  2. Dopo l'articolo 62-quater del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' inserito il seguente: 
    «Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono
nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati  sottoposti
ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di  consentire,
senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza
da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al  loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari  a
22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in
commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219. Ai fini della determinazione  dell'imposta  di  cui  al
presente comma si tiene conto anche  del  peso  degli  involucri,  se
presenti. 
    2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 
      a) il fabbricante, per i prodotti di cui al  comma  1  ottenuti
nel territorio nazionale; 
      b) l'importatore, per i prodotti di cui  al  medesimo  comma  1
provenienti da Paesi terzi; 
      c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli
obblighi  previsti  dal  presente  articolo  per  il  tramite  di  un
rappresentante  fiscale  avente   sede   nel   territorio   nazionale
autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui  al  comma  1
provenienti da uno Stato dell'Unione europea. 
    3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al  comma
1 e' preventivamente autorizzato  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. A tale fine il medesimo  soggetto  presenta  alla  medesima
Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,  oltre
ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso
dei requisiti stabiliti per  la  gestione  dei  depositi  fiscali  di
tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la  denominazione
e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare,
la quantita' di prodotto presente in  ciascuna  confezione  destinata
alla vendita al pubblico,  nonche'  gli  altri  elementi  informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. 
    4. Il rappresentante fiscale di  cui  al  comma  2,  lettera  c),
designato  dal  soggetto  cedente  i  prodotti  di  cui  al  comma  1
provenienti da uno  Stato  dell'Unione  europea,  e'  preventivamente
autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine  il
medesimo rappresentante presenta alla medesima  Agenzia,  un'istanza,
in forma telematica, in cui sono indicati,  oltre  ai  dati  previsti
dalla determinazione di cui al comma 15, il  possesso  dei  requisiti
stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di  tabacchi  lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto  dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi  dell'Unione  europea
che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al
pubblico,   nonche'   gli   altri   elementi   informativi   previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a  garantire
il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo  di  imposta  di
cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni  ai  sensi  della
legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione e' pari
al 10 per  cento  dell'imposta  dovuta  sul  prodotto  mediamente  in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque  non  inferiore
alla media dell'imposta dovuta in relazione  a  ciascuno  dei  dodici
mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione e'
determinata in misura corrispondente alla media  dell'imposta  dovuta
in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. 
    6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli di cui ai commi 3 e 4 e'  revocata  in  caso  di  violazione
delle  disposizioni  in  materia   di   liquidazione   e   versamento
dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso  di
uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga
meno la garanzia di cui al comma 5. 
    7. Per i soggetti obbligati di cui  al  comma  2,  diversi  dagli
importatori,  l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base   degli
elementi  indicati  nella  dichiarazione  mensile  che  il   soggetto
medesimo deve presentare ai  fini  dell'accertamento  entro  il  mese
successivo a quello cui  la  dichiarazione  si  riferisce.  Entro  lo
stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 
    8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da  Paesi  terzi,
l'imposta di cui al comma 1  e'  accertata  e  riscossa  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per  i  diritti
di confine. 
    9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad  essere  immessi  in
consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella
di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per  i  prodotti
provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento  dei
prodotti di cui al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando  la
denominazione e il  contenuto  dei  medesimi  prodotti.  Allo  stesso
adempimento e' tenuto il rappresentante di  cui  al  comma  2  per  i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da  altri  Paesi  dell'Unione
europea che il soggetto cedente di cui al comma 2  intende  immettere
in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento  dei  prodotti  di
cui al comma 1 nella tabella  di  commercializzazione  e'  effettuato
solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita  per  il  consumo
nel territorio nazionale. 
    10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti
di cui al presente articolo e' legittimata mediante  applicazione  di
appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. 
    11. La commercializzazione dei prodotti di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili. 
    12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1  e'  effettuata  in
via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui  all'articolo  16
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a  distanza  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
    13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli  sono  stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalita'  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: 
      a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  escluse  le
farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di
cui al comma 1; 
      b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto  di
vendita ai minori; 
      c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; 
      d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti  per  le
rivendite di generi di monopolio. 
    14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma
13  agli  esercizi  di  cui  al  medesimo  comma  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita'. 
    15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in
base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale  a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso
di eventuali involucri funzionali al consumo degli  stessi  prodotti.
Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui  al  comma  1  le
disposizioni di cui all'articolo 50, nonche'  le  disposizioni  degli
articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5  della  legge  18
gennaio 1994, n. 50. 
    16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalita'   di
presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3 e 4, le  modalita'  di  presentazione  e  i  contenuti  della
richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella
di commercializzazione di cui al comma 9,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'  con  quelle
vigenti per i tabacchi  lavorati,  per  quanto  applicabili.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   prescrizioni
necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a euro 1.008.333 per  l'anno  2022,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    b)  quanto  a  euro   6.191.667   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.))