Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  relativo  alla  possibilita',  per  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione  di  medicina
generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione  con
il servizio sanitario nazionale, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   ((2-quinquies   del))
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita'  per  i
laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  di  assumere  incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'
alla possibilita' per i medici iscritti al corso di  specializzazione
in pediatria, durante il percorso formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate  al
31 dicembre 2022. 
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus
SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto
aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato
fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. 
  ((3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli  2-bis
e 2-ter» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo
2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».)) 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  430,  relativo  all'autorizzazione  ad  assumere  un
contingente di personale per l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),
le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per
gli anni 2021 e 2022,»; 
    b) il comma 431 e' sostituito dal  seguente:  «431.  L'AIFA  puo'
prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il  30  giugno
2022, i contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  con
scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita',  nonche'
i contratti di prestazione di lavoro flessibile di  cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
il 31 dicembre 2021, nel limite  di  39  unita'.  Ferma  restando  la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»; 
    c) al comma 432, relativo al  divieto  per  l'AIFA  di  stipulare
contratti di lavoro autonomo ((per il conferimento di incarichi))  ad
esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere  dal
1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal  1°
luglio 2022»; 
    d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno  2021»
sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022». 
  5. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui  al  comma  4,
lettera d), pari a  1.449.765  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute. 
  ((6. All'articolo 42, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 26, in materia di termini per  l'applicazione  di  norme  di
protezione  degli  animali  utilizzati  a  fini   scientifici,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2025»; 
    b) al comma  2,  le  parole:  «entro  il  30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».)) 
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo  2022,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della  salute
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al  primo  periodo
ai predetti ministeri. 
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le  seguenti:  «e
per il primo trimestre dell'anno 2022». 
  ((8-bis All'articolo 18, comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 
  8-ter.  All'articolo  38,  comma  1-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 
  8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al
consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto; il consiglio di  amministrazione
dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  le
conseguenti  modifiche  allo  statuto.  Con  successivo  decreto  del
Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il  nuovo
consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo, resta in carica  il  consiglio  di
amministrazione nominato con decreto  del  Ministro  della  salute  2
marzo 2020. 
  8-quinquies.  Le  disposizioni  del  comma  8-quater   non   devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge  11
gennaio 2018, n. 3, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022». 
  8-septies. All'articolo 48, comma 4,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101, in materia di norme  fondamentali  di  sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, le parole:  «Entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,». 
  8-octies. All'articolo 25, comma  4-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  le  parole:  «con
legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 31  dicembre  2020,  n.  183,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,». 
  8-novies. Al fine  di  contrastare  efficacemente  e  contenere  il
diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo
1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  «31
marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8-novies,
pari  a  euro  3.678.770  per  l'anno  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
  8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini  affetti
da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338  dell'articolo
1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono  incrementate  di  2
milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «28 febbraio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022».))