Art. 6 
 
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami  di
                                Stato 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali  nel  comparto  AFAM,  le
parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «,  2021-2022  e
2022-2023». 
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale  del
comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». 
  ((2-bis.  All'articolo  3-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione  e  reclutamento  del
personale del  comparto  AFAM,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024».)) 
  3. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi  di
edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole
«31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022». 
  ((3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio  per
gli edifici, i locali  e  le  strutture  delle  universita'  e  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
non si sia provveduto al predetto adeguamento,  e'  stabilito  al  31
dicembre 2024». 
  3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  definite  idonee
misure gestionali di mitigazione del rischio, da  osservare  fino  al
completamento dei lavori di adeguamento. Con il  decreto  di  cui  al
presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024,  sono
altresi' stabilite scadenze differenziate per  il  completamento  dei
lavori di adeguamento a fasi successive».)) 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e  2-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41,  relative  alle  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti  e  curriculari,  sono
prorogate fino al ((31 dicembre 2022)). Le medesime  disposizioni  si
applicano  anche  alle  professioni  di  agrotecnico  e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito  industriale  laureato,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del  predetto  articolo
6, con decreto del Ministro dell'istruzione. 
  ((4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di  cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata da
nove a dieci anni. 
  4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, in materia di personale degli enti  pubblici  di  ricerca,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  4-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: 
      «4-quinquies.   Con   riferimento   alle   procedure   di   cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca,  si  tiene  conto
dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20
maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga  del
predetto termine». 
  4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, relativa  alla  promozione  dello  sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di  terzo  livello,
le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30  milioni»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  pubblici  di
ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10  milioni  di  euro,
ripartiti con le modalita'  di  cui  al  secondo  periodo,  anche  le
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di  ruolo  di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello  avviate
tra il 1°  gennaio  2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni relative  alla  messa  ad  esaurimento  dei  profili  di
ricercatore e tecnologo di terzo livello». 
  4-quinquies. All'articolo 1,  comma  244,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo  al  progetto  della  Scuola
europea di industrial engineering and  management,  le  parole:  «per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2021  e
2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione  di  cui  al  primo
periodo, presso il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti i  residui
delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244,
della legge n. 145 del 2018, nonche' quella di  cui  all'articolo  1,
comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  A  tale  fine,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' attuative del progetto di cui al citato articolo  1,  comma
244, della legge n. 145 del 2018, comprese le  modalita'  di  impiego
delle risorse di cui al presente comma, sono  stabilite  in  apposita
convenzione tra la  Scuola  europea  di  industrial  engineering  and
management e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a  300.000
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.))