Art. 6 Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami di Stato 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023». 2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». ((2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».)) 3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». ((3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' inserito il seguente: «2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024». 3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresi' stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».)) 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al ((31 dicembre 2022)). Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione. ((4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata da nove a dieci anni. 4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine». 4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello». 4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonche' quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalita' di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))