Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «2018,  2019,  2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022». 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,   relativo   al   divieto   di   assegnazione   del    personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  ((4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, relativo alla durata del tirocinio  professionale  per  l'accesso
alla professione forense, dopo le  parole:  «nella  sessione  di  cui
all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o  nella  sessione  di  cui
all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21,». 
  4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre  2012,  n.
247, le parole: «nove anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dieci
anni». 
  4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni». 
  4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal  14
settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
gennaio 2024». 
  4-sexies. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
4-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e
di  euro  1.520.000  per  l'anno  2023,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.))