Art. 9 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del ((codice del Terzo settore, di cui
al)) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in  materia  di  enti
del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2022». 
  ((1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore,  di
cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,   relativo
all'individuazione degli enti del Terzo settore,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti  religiosi
civilmente  riconosciuti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,»; 
    b) al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»; 
    c) al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente  religioso
civilmente  riconosciuto»  sono  inserite  le  seguenti:   «o   della
fabbriceria». 
  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112,  relativo  alle  imprese  sociali,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti  religiosi
civilmente  riconosciuti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,»; 
    b) al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»; 
    c) al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente  religioso
civilmente  riconosciuto»  sono  inserite  le  seguenti:   «o   della
fabbriceria». 
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai  commi
1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante  i
termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla
contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ((tenute)) a dichiarare
e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria
((dovuta)) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, ((commi 26 e
seguenti,)) della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  in  relazione  ai
compensi erogati  per  i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa e figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo  116  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo
3 ((della legge n. 335 del 1995)), come modificato dal  comma  3  del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono
soppresse. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a  decorrere
dal secondo anno successivo a quello  di  operativita'  del  registro
unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  all'anagrafe
delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le  quali  continuano  ad
essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del  volontariato
di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022.  Le  Organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale,  coinvolte  nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del ((codice di cui
al)) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che  non  siano  gia'
regolarmente accreditate ((per l'accesso alla ripartizione del cinque
per mille)) nell'esercizio 2021, possono accreditarsi ((per l'accesso
alla ripartizione del cinque per mille)) nell'esercizio 2022  con  le
modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. 
  7. Le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle  risorse  umane
dell'INAIL, sono ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo  2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022». 
  ((8-bis. Al comma  2-bis  dell'articolo  38  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «500.000 euro per  l'anno  2021,  che
costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle  seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022,
che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere  derivante  dal
primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di  euro  per
l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  8-ter. Al  fine  di  sostenere  la  transizione  occupazionale  del
personale impiegato nel settore del trasporto  aereo  e'  costituito,
per  gli  anni  2022,  2023  e  2024,  presso  il   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  un  apposito  bacino
finalizzato a garantire ai lavoratori  l'erogazione  delle  attivita'
formative relative alle singole qualifiche  professionali  necessarie
al  mantenimento  in  corso  di  validita'  delle  licenze  e   delle
certificazioni e alla riqualificazione  professionale  del  personale
per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
regioni  territorialmente  interessate  possono  destinare   a   tali
lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli  strumenti  e  delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente,  compresi  specifici
programmi di outplacement. 
  8-quater.  Possono  accedere  al  bacino,  a  seguito  di   accordo
governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
con la partecipazione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
regioni interessate, con le organizzazioni  sindacali  stipulanti  il
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  trasporto  aereo  e
maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del  trasporto
aereo collocati in NASpI a  seguito  di  procedure  di  licenziamento
collettivo avviate dalle imprese del settore aereo. 
  8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore
aereo  stabilmente  operanti  nel  territorio  nazionale  individuano
prioritariamente il personale da  assumere  anche  tra  i  lavoratori
collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.))