IL DIRETTORE GENERALE dell'internazionalizzazione e della comunicazione Visti i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la Missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, che istituisce il «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione» del PNRR che prevede il sostegno per «la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visto il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversita' biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, ratificata con decisione 2014/283/UE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'art. 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il Delegated act 2021/2800, regolamento delegato della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Vista la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo InvestEU» (2021/C 280/01); Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, allegato V, punto B orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; Visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; Tenuto conto della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; Tenuto conto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche' della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU C 198 del 27 giugno 2014); Visto il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'universita' e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea, ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo periodo, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto, continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi; Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca, avente per oggetto il «Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca. Indicazioni operative»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 9 del 9 aprile 2021, con il quale la dott.ssa Silvia Nardelli e' stata nominata responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, con il quale e' stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della D.G. dell'internalizzazione e della comunicazione; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2017, n. 999 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018), che reca disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 1314, recante «Nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni», registrato dalla Corte dei conti al n. 3142 del 27 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 24 dicembre 2021, n. 1368, di modifica del citato decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 3143 del 27 dicembre 2021; Vista la delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021), il quale prevede anche la definizione di un Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale e' stato adottato il Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle infrastrutture di ricerca e definisce ed aggiorna le priorita' nazionali; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca; Visto il mandato, conferito dal Consiglio dell'UE al forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione periodica di una roadmap; Visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013; Considerato l'aggiornamento 2021 della roadmap, da parte dello European strategy forum on research infrastructures (ESFRI); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che riporta il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sulla semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le «Linee guida per le iniziative di sistema della missione 4 componente 2»; Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare, l'art. 1, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto; Considerato che, nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR: a) le amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalita' di selezione stabilite dall'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; b) che tali contratti devono recare, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta; e c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR» e relativi allegati; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del Next generation EU-Italia; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (tabella A), al Ministero dell'universita' e della ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nell'ambito della Missione 4, «Istruzione e ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1 del PNRR; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267); Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 6 novembre 2021; Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare: target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno trenta infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno trenta research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»; Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualita' di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attivita' di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i Piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni: 1. Amministrazione responsabile: Ministero dell'universita' e della ricerca; 2. Aree ESFRI: aree tematiche definite dall'ESFRI, di cui al successivo punto 12 e, segnatamente, Data, computing and digital research infrastructures (DIGIT); energy; environment; health and food; physical sciences and engineering; social and cultural innovation; 3. Bilancio di genere: documento di bilancio che analizza e valuta, in ottica di genere, le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un'amministrazione; 4. Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 5. Codice unico di progetto (di seguito, anche solo CUP): e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; 6. Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e soggetto/i co-proponente/i; 7. Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 8. Coordinatore scientifico di progetto: e' il responsabile della qualita' e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attivita' svolte con gli obiettivi previsti. Il coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di cui al successivo punto c), presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure: a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca, ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario; b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; c) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera b) della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; d) ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente; e) professore associato o professore ordinario, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente; 9. Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; 10. Domanda di rimborso: domanda presentata dal soggetto attuatore all'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; 11. Esperto tecnico-scientifico (di seguito anche solo ETS): esperto nominato dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali; 12. European strategy forum on research infrastructures (di seguito, anche solo ESFRI): forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. ESFRI realizza periodicamente la roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, societa', patrimonio culturale, energia. L'ESFRI e' stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001; 13. Frode (sospetta): irregolarita' che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale ed, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 14. Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; 15. Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 16. In itinere: il periodo decorrente dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; 17. Irregolarita': qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite; 18. Manager dell'infrastruttura: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal proponente nell'ambito di ciascuna infrastruttura/progetto finanziato, coincidente con il research manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 19. Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 20. Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.); 21. Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute); 22. Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 23. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita'; 24. Obiettivo generale: scopo che il progetto intende perseguire per realizzare le finalita' previste dalla missione, investimento e linea di riferimento del PNRR. E' costituito da uno o piu' obiettivi specifici che rappresentano in modo interdipendente i risultati attesi; 25. Obiettivo specifico: risultato che si intende raggiungere, effetto e/o cambiamento previsto. Deve essere descritto in termini di attivita' da svolgere, tempi necessari, risorse (competenze, forza lavoro, economiche), sua interdipendenza con eventuali altri obiettivi specifici se presenti, e deve essere accompagnato da un indicatore quantitativo, fondamentale per la formulazione dell'obiettivo specifico e per la valutazione del suo raggiungimento; 26. Obiettivo intermedio: suddivisione dell'obiettivo specifico in piu' fasi temporali; 27. OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode; 28. Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): modalita' di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessita' di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi; 29. Panel di valutazione (di seguito anche solo panel): gruppo di esperti tecnico-scientifici che si occupano della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali; 30. Piano di uguaglianza di genere (Gender equality plan, GEP): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere; 31. Piano nazionale di ripresa e resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR): Piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; 32. Piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027 (di seguito anche solo PNIR): documento strategico per infrastrutture di ricerca di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2021, n. 1082. Contiene dettagli tecnico-strategici, definendo e aggiornando le priorita' nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del capofila e della area di afferenza ESFRI di ciascuna IR. Il PNIR e' parte integrante del PNR; 33. Principio «non arrecare un danno significativo» (di seguito, anche solo DNSH): principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241; 34. Principi FAIR: l'acronimo FAIR indica una lista di principi che sono stati definiti da un gruppo di esperti composto da ricercatori, enti finanziatori, editori ed istituzioni di ricerca per garantire un uso ottimale dei dati della ricerca (qualita' della ricerca, riutilizzo, migliori servizi, conservazione a lungo termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di gestione dei dati digitali omogenei e ad accesso aperto. Findable, i dati, metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili; Accessible, i dati, metadati devono essere accessibili; Interoperable, i dati, metadati devono essere interoperabili; Reusable, i dati, metadati devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I principi si riferiscono a tre tipi di entita': dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture; 35. Progetti a regia: progetti attuati da soggetti diversi dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli enti locali; 36. Progetti a titolarita': progetti attuati direttamente dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza; 37. Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (di seguito, anche solo PNR): documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca; 38. Proposta progettuale: la «manifestazione di interesse» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per gli interventi di sistema» comprensiva della «proposta integrale» sempre citata nello stesso; 39. Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 40. Rendicontazione dei milestone e target: attivita' finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; 41. Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attivita' puo' ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza; 42. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre al Ministero; 43. Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento Fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori; 44. Servizio centrale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; 45. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR; 46. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l'ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato; 47. Soggetto co-proponente (di seguito, anche solo co-proponente): soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n. 218/2016 e/o universita' e istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente, anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato; 48. Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; nel presente avviso, tale organismo e' individuato anche come «soggetto proponente» e «soggetto co-proponente»; 49. Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici); 50. Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.); 51. Unita' di audit: struttura che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241; 52. Unita' operativa: Istituto, Dipartimento, laboratorio, sede operativa o altra forma nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale. L'unita' operativa deve insistere su una unica sede e fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente; 53. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al Piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; 54. Variazione soggettiva: ogni variazione al Piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori.