IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visti i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021,  recante
le disposizioni comuni  applicabili  al  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo  di  coesione,  al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura,  e  le  regole  finanziarie
applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione,
al Fondo sicurezza interna e allo strumento di  sostegno  finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista, in particolare, la  Missione  4  «Istruzione  e  ricerca»  -
componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento  3.1,
che istituisce il «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e di innovazione» del PNRR  che  prevede
il  sostegno  per  «la  creazione  di  infrastrutture  di  ricerca  e
innovazione  che  colleghino  il  settore  industriale   con   quello
accademico»; 
  Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), il principio di parita'  di  genere  e  l'obbligo  di
protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Visto il protocollo di Nagoya  alla  convenzione  sulla  diversita'
biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla  giusta
ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,
firmato a  Nagoya  il  29  ottobre  2010,  ratificata  con  decisione
2014/283/UE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'art. 17, definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione (UE) 2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto  il  Delegated  act  2021/2800,  regolamento  delegato  della
Commissione del 4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando  i  criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita'  economica  contribuisce  in  modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  «Orientamenti  tecnici
sulla verifica della sostenibilita' per il  Fondo  InvestEU»  (2021/C
280/01); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento  (UE)  2015/1017,  allegato  V,  punto  B
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/695 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma  quadro  di
ricerca  e  innovazione  Horizon  Europe,  stabilisce  le  norme   di
partecipazione e diffusione, e  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.
1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Tenuto conto della decisione (UE) 2021/764  del  Consiglio  del  10
maggio 2021, che istituisce il programma specifico di  attuazione  di
Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo  di  sviluppo
regionale ed al Fondo di coesione per il  periodo  di  programmazione
2021-2027; 
  Tenuto conto del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato, nonche'  della  comunicazione  della  Commissione
«Disciplina degli aiuti di Stato a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione» (GU C 198 del 27 giugno 2014); 
  Visto il decreto-legge del 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge di conversione  1°  luglio  2021,  n.  101,
recante: «Misure urgenti relative al  Fondo  complementare  al  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
investimenti»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n.  108,
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e  nello  specifico,
l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai  sensi
del quale ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo; 
  Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione   del   Ministero
dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  61  del  9  marzo  2020),  con  il  quale  al
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  sono  attribuite   le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica, ed  i  relativi  programmi
operativi finanziati dall'Unione europea, ed in particolare l'art. 4,
comma  1,  secondo  periodo,  a  mente  del   quale   gli   incarichi
dirigenziali  comunque  gia'   conferiti   presso   l'amministrazione
centrale del MIUR anteriormente all'entrata in  vigore  dello  stesso
decreto, continuano ad  avere  efficacia  sino  all'attribuzione  dei
nuovi incarichi; 
  Vista la nota prot. n. 1695 del  20  gennaio  2020,  cofirmata  dal
Ministro dell'istruzione e  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, avente per oggetto il «Decreto-legge del 9 gennaio 2020,  n.
1, recante  disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.
Indicazioni operative»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 9
del 9 aprile 2021, con il quale la dott.ssa Silvia Nardelli e'  stata
nominata responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali  del
Ministero; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto 2021, registrato alla Corte dei  conti  in  data  8  settembre
2021, al n. 2474, con il quale e' stato conferito al dott.  Gianluigi
Consoli l'incarico dirigenziale  di  livello  generale  di  direttore
della D.G. dell'internalizzazione e della comunicazione; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  18
dicembre 2017, n. 999 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018),
che reca disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente
esclusi dalle norme in materia di aiuti  di  Stato,  ai  sensi  della
comunicazione  2014/C  198/01  della  Commissione   europea   recante
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca,  sviluppo  e
innovazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
dicembre 2021, n. 1314, recante «Nuove disposizioni  procedurali  per
la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61,  62
e 63 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni», registrato dalla Corte dei conti al n.  3142  del  27
dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  24
dicembre 2021, n. 1368, di modifica del citato  decreto  ministeriale
n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al  n.
3143 del 27 dicembre 2021; 
  Vista la delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione
del  «Programma  nazionale  per  la  ricerca   2021-2027»   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18  del  23
gennaio 2021), il quale prevede anche  la  definizione  di  un  Piano
nazionale per le infrastrutture di ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
1082 del 10 settembre  2021,  con  il  quale  e'  stato  adottato  il
Programma nazionale infrastrutture di ricerca  (PNIR)  2021-2027,  il
quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche  legate  al
tema delle infrastrutture di  ricerca  e  definisce  ed  aggiorna  le
priorita' nazionali; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in  particolare  l'art.
1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della  ricerca,  il  Fondo  per  l'edilizia  e  le
infrastrutture di ricerca; 
  Visto  il  mandato,  conferito  dal  Consiglio  dell'UE  al   forum
strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di  sostenere  un
approccio  coerente  e  strategico  al  processo  decisionale   sulle
infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la  definizione
periodica di una roadmap; 
  Visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del  25  giugno
2009, relativo al quadro giuridico  eurounionale  applicabile  ad  un
consorzio per  un'infrastruttura  europea  di  ricerca  (ERIC)  e  le
relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n.  1261/2013  del
Consiglio, del 2 dicembre 2013; 
  Considerato l'aggiornamento 2021  della  roadmap,  da  parte  dello
European strategy forum on research infrastructures (ESFRI); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62 che riporta il «Regolamento recante codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici»; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  sulla
semplificazione delle attivita' degli enti  pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 276 del 25 novembre 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle  spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi  strutturali  di  investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le  «Linee  guida
per le iniziative di sistema della missione 4 componente 2»; 
  Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del  1°  ottobre
2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  l'Unita'  di
missione di livello  dirigenziale  generale  per  l'attuazione  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso
il Segretariato  generale  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» ed in particolare, l'art.  1,  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni titolari di  interventi  previsti  nel  PNRR  possano
porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per  il  reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di  cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli  importi
che saranno previsti dalle corrispondenti voci di  costo  del  quadro
economico del progetto; 
  Considerato che, nel caso si ricorra al reclutamento del  personale
a tempo determinato da impiegare per l'attuazione  del  PNRR:  a)  le
amministrazioni  titolari  di  interventi  possono   ricorrere   alle
modalita' di selezione  stabilite  dall'art  1  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di  attuazione
dei progetti di competenza delle singole amministrazioni  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026; b) che tali contratti devono recare, a
pena di nullita', il progetto  del  PNRR  al  quale  e'  riferita  la
prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati,  anche
per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta;
e c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi  e
finali, previsti dal progetto costituisce  giusta  causa  di  recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice
civile; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze:  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR» e relativi allegati; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione
del Next generation EU-Italia; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  Serie  generale  -  n.  229  del   24   settembre   2021
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione»; 
  Considerato che il citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 6 agosto 2021 assegna  (tabella  A),  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  1.580.000.000,00  euro  per  il
finanziamento di  un  «Fondo  per  la  realizzazione  di  un  sistema
integrato di infrastrutture di  ricerca  e  innovazione»  nell'ambito
della Missione 4, «Istruzione  e  ricerca»  -  componente  2,  «Dalla
ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1 del PNRR; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9  novembre
2021, n. 156 (nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267); 
  Visto  il  decreto-legge  6   novembre   2021,   n.   152   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 265 del 6 novembre 2021; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare: 
    target M4C2-16, in scadenza  al  T2  2023,  che  prevede  «almeno
trenta  infrastrutture  finanziate  per  il  sistema   integrato   di
infrastrutture  di  ricerca  e  innovazione.   L'infrastruttura   per
l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali  in  grado  di
coprire almeno  tre  settori  tematici  quali:  i)  quantistica,  ii)
materiali  avanzati,  iii)  fotonica,  iv)  scienze  della  vita,  v)
intelligenze   artificiali,   vi)    transizione    energetica.    Il
conseguimento    soddisfacente    dell'obiettivo    dipende     anche
dall'assunzione di almeno trenta  research  manager  per  il  sistema
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»; 
    Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica
dell'aggiudicazione dei contratti ai  progetti  selezionati  con  gli
inviti  a  presentare  proposte  concorrenziali  conformemente   agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso  di  un  elenco  di
esclusione e il requisito di conformita'  alla  pertinente  normativa
ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla
base         dei         seguenti         criteri:         leadership
scientifica/tecnologica/dell'innovazione,    il    loro    potenziale
innovativo  (in  termini  di  innovazione  aperta/dati  aperti  e  di
sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o  per
nuovi  sviluppi  dirompenti,  i  loro  piani   traslazionali   e   di
innovazione,  il  sostegno  fornito  dall'industria  in  qualita'  di
partner per l'innovazione  aperta  e/o  di  utente,  la  forza  delle
attivita' di sviluppo delle imprese, la  generazione  di  diritti  di
proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i Piani  di
produzione  e  di  concessione  di  licenze  aperte  e  protette,  la
capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i  legami
con il capitale o altri tipi di finanziamento atti  ad  agevolare  lo
sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una
valutazione DNSH ("do no significant harm",  non  arrecare  un  danno
significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS)
nel caso in cui si preveda che il progetto  incida  notevolmente  sul
territorio»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni: 
    1. Amministrazione  responsabile:  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 
    2. Aree ESFRI: aree tematiche  definite  dall'ESFRI,  di  cui  al
successivo punto 12 e,  segnatamente,  Data,  computing  and  digital
research infrastructures (DIGIT);  energy;  environment;  health  and
food;  physical  sciences  and  engineering;  social   and   cultural
innovation; 
    3. Bilancio di genere:  documento  di  bilancio  che  analizza  e
valuta, in ottica di  genere,  le  scelte  politiche  e  gli  impegni
economici-finanziari di un'amministrazione; 
    4. Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca  (di
seguito,  anche  solo  CNVR):  il  Comitato  definito  dall'art.  64,
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
    5. Codice unico di progetto (di seguito, anche solo CUP):  e'  il
codice che identifica un progetto d'investimento pubblico  ed  e'  lo
strumento cardine per il funzionamento del  Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici; 
    6. Compagine di progetto:  l'insieme  di  soggetto  proponente  e
soggetto/i co-proponente/i; 
    7. Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    8. Coordinatore scientifico di progetto: e' il responsabile della
qualita' e dei contenuti scientifici del progetto  e  della  aderenza
delle attivita' svolte con gli obiettivi  previsti.  Il  coordinatore
scientifico di progetto deve essere dotato di elevata  qualificazione
scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca, deve essere un
dipendente  a  tempo  indeterminato,  salva  l'ipotesi  di   cui   al
successivo punto c), presso il soggetto proponente inquadrato in  uno
dei seguenti profili/figure: 
      a) ricercatore,  primo  ricercatore  o  dirigente  di  ricerca,
ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario; 
      b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; 
      c) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24,  lettera
b) della legge n. 240/2010, purche'  abbia  ottenuto  la  valutazione
positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta)  prevista  dal
comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  a  seguito
del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; 
      d)  ricercatore  a  tempo  indeterminato,  dipendente  a  tempo
indeterminato presso il soggetto proponente; 
      e) professore associato o professore  ordinario,  dipendente  a
tempo indeterminato presso il soggetto proponente; 
    9. Corruzione: fattispecie specifica  di  frode,  definita  dalla
rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio
di un pubblico funzionario  che,  al  fine  di  curare  un  interesse
proprio o un interesse  particolare  di  terzi,  assume  (o  concorre
all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in  cambio  di  un
vantaggio (economico o meno),  dai  propri  doveri  d'ufficio,  cioe'
dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; 
    10.  Domanda  di  rimborso:  domanda  presentata   dal   soggetto
attuatore all'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR  a
titolo  di  rimborso   delle   spese   effettivamente   sostenute   e
rendicontate; 
    11. Esperto tecnico-scientifico  (di  seguito  anche  solo  ETS):
esperto nominato dal Ministero, di nazionalita'  italiana  o  estera,
individuato dal CNVR nell'ambito di appositi  elenchi  gestiti  dalla
Commissione europea,  dal  Ministero  stesso,  da  altre  istituzioni
nazionali o eurounionali; 
    12. European  strategy  forum  on  research  infrastructures  (di
seguito,  anche  solo  ESFRI):  forum  strategico  europeo   per   le
infrastrutture di ricerca  che  contribuisce  allo  sviluppo  di  una
strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in
Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative  multilaterali  e
le   negoziazioni   internazionali   in   materia   di   utilizzo   e
sostenibilita'.  ESFRI  realizza  periodicamente  la  roadmap   delle
infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i  campi
della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze  della  vita,
all'ambiente, societa', patrimonio  culturale,  energia.  L'ESFRI  e'
stato costituito  nell'aprile  del  2002  su  mandato  del  Consiglio
dell'Unione europea del giugno 2001; 
    13. Frode  (sospetta):  irregolarita'  che  a  livello  nazionale
determina l'inizio di un procedimento  amministrativo  o  giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale  ed,
in particolare, l'esistenza  di  una  frode  ai  sensi  dell'art.  1,
paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995  relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 
    14. Frode: comportamento illecito col quale  si  mira  a  eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunita' europee la «frode» in materia di spese  e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo
o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi,  inesatti
o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
Fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai
bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per  conto  di  esse;  (ii)
alla mancata comunicazione di un'informazione  in  violazione  di  un
obbligo  specifico  cui  consegua  lo  stesso  effetto;  (iii)   alla
distrazione di tali Fondi per fini diversi da  quelli  per  cui  essi
sono stati inizialmente concessi; 
    15. Infrastruttura di  ricerca  (di  seguito,  anche  solo  IR  o
infrastruttura): gli  impianti,  le  risorse  e  i  relativi  servizi
utilizzati dalla comunita'  scientifica  per  compiere  ricerche  nei
rispettivi settori; sono compresi  gli  impianti  o  i  complessi  di
strumenti scientifici,  le  risorse  basate  sulla  conoscenza  quali
collezioni, archivi o  informazioni  scientifiche  strutturate  e  le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione,  quali  le  reti  di  tipo  GRID,  il  materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in  un  unico  sito  o  «distribuite»  in  conformita'
all'art.  2,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.  273/2009  del
Consiglio,  del  25  giugno  2009,  relativo  al   quadro   giuridico
eurounionale  applicabile  ad  un  consorzio  per   un'infrastruttura
europea di ricerca (ERIC); 
    16.  In  itinere:  il  periodo  decorrente  dalla  sottoscrizione
dell'atto  d'obbligo  alla  data  di  consegna  dell'ultimo  atto  di
rendicontazione; 
    17. Irregolarita': qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o
nazionale derivante  da  un'azione  o  un'omissione  di  un  soggetto
coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che  abbia  o
possa recare come conseguenza un  pregiudizio  al  bilancio  generale
della Unione europea mediante  l'imputazione  allo  stesso  di  spese
indebite; 
    18.   Manager   dell'infrastruttura:   soggetto    con    elevata
qualificazione  professionale,  assunto  con  contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  determinato  dal  proponente  nell'ambito   di
ciascuna  infrastruttura/progetto  finanziato,  coincidente  con   il
research manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021; 
    19. Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia; 
    20. Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.); 
    21.  Missione:  risposta,  organizzata  secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione  e  ricerca;  inclusione  e
coesione; salute); 
    22. Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme  previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 
    23. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure  riferite
ai casi in cui le attivita' dell'organismo o  dell'infrastruttura  di
ricerca sono quasi esclusivamente di natura  non  economica,  laddove
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia  corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata  al  funzionamento
dell'organismo o infrastruttura  di  ricerca  oppure  intrinsecamente
legata al suo uso  non  economico  principale  e  che  abbia  portata
limitata.  A  norma  della   disciplina   europea   riportata   nella
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove
l'attivita' economica  assorba  esattamente  gli  stessi  fattori  di
produzione (quali  materiali,  attrezzature,  manodopera  e  capitale
fisso) delle attivita' non economiche e la capacita'  destinata  ogni
anno a tali attivita' economiche non superi il 20%  della  pertinente
capacita' annua complessiva dell'entita'; 
    24. Obiettivo generale: scopo che il progetto intende  perseguire
per realizzare le finalita' previste dalla missione,  investimento  e
linea di riferimento del PNRR. E' costituito da uno o piu'  obiettivi
specifici che  rappresentano  in  modo  interdipendente  i  risultati
attesi; 
    25. Obiettivo specifico: risultato che  si  intende  raggiungere,
effetto e/o cambiamento previsto. Deve essere descritto in termini di
attivita' da svolgere, tempi necessari,  risorse  (competenze,  forza
lavoro,  economiche),  sua  interdipendenza   con   eventuali   altri
obiettivi specifici se presenti, e deve  essere  accompagnato  da  un
indicatore   quantitativo,   fondamentale   per    la    formulazione
dell'obiettivo specifico e per la valutazione del suo raggiungimento; 
    26. Obiettivo intermedio: suddivisione  dell'obiettivo  specifico
in piu' fasi temporali; 
    27. OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode; 
    28. Opzioni semplificate in materia di costi (di  seguito,  anche
solo OSC): modalita' di rendicontazione dei costi di progetto in  cui
gli importi ammissibili sono  calcolati  conformemente  a  un  metodo
predefinito basato sugli output,  sui  risultati  o  su  certi  altri
costi, senza la necessita' di comprovare ogni spesa mediante  singoli
documenti giustificativi; 
    29. Panel di valutazione (di seguito anche solo panel): gruppo di
esperti  tecnico-scientifici  che  si  occupano   della   valutazione
tecnico-scientifica delle proposte progettuali; 
    30. Piano di uguaglianza di genere (Gender equality  plan,  GEP):
programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di
genere; 
    31. Piano nazionale di ripresa e resilienza o Piano (di  seguito,
anche solo PNRR): Piano presentato alla Commissione europea ai  sensi
dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; 
    32. Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  2021-2027  (di
seguito anche solo PNIR): documento strategico per infrastrutture  di
ricerca di cui al decreto ministeriale 10 settembre  2021,  n.  1082.
Contiene dettagli  tecnico-strategici,  definendo  e  aggiornando  le
priorita' nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del  capofila  e
della area di afferenza ESFRI  di  ciascuna  IR.  Il  PNIR  e'  parte
integrante del PNR; 
    33. Principio «non arrecare un danno significativo» (di  seguito,
anche solo DNSH):  principio  definito  all'art.  17  regolamento  UE
2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono  essere  conformi  a
tale principio e verificarlo ai sensi degli  articoli  23  e  25  del
regolamento (UE) 2021/241; 
    34. Principi FAIR: l'acronimo FAIR indica una lista  di  principi
che  sono  stati  definiti  da  un  gruppo  di  esperti  composto  da
ricercatori, enti finanziatori, editori ed istituzioni di ricerca per
garantire un uso ottimale dei  dati  della  ricerca  (qualita'  della
ricerca,  riutilizzo,  migliori  servizi,   conservazione   a   lungo
termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di  gestione  dei
dati digitali  omogenei  e  ad  accesso  aperto.  Findable,  i  dati,
metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili;  Accessible,
i dati, metadati devono essere accessibili;  Interoperable,  i  dati,
metadati devono essere interoperabili;  Reusable,  i  dati,  metadati
devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I
principi si riferiscono a tre tipi  di  entita':  dati  (o  qualsiasi
oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto  digitale)
e infrastrutture; 
    35. Progetti  a  regia:  progetti  attuati  da  soggetti  diversi
dall'amministrazione centrale titolare  di  interventi  previsti  nel
PNRR ossia da altre amministrazioni centrali (Ministeri)  diverse  da
quelle titolari di interventi, dalle regioni, dalle Province autonome
di Trento e Bolzano o dagli enti locali; 
    36.  Progetti  a  titolarita':  progetti   attuati   direttamente
dall'amministrazione centrale titolare  di  interventi  previsti  nel
PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo  di  soggetto
attuatore   del   progetto   incluso   all'interno    dell'intervento
(investimento o riforma) di competenza; 
    37. Programma nazionale per la  ricerca  2021-2027  (di  seguito,
anche solo PNR): documento che orienta le politiche della ricerca  in
Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere  la
coerenza, l'efficienza e  l'efficacia  del  sistema  nazionale  della
ricerca; 
    38. Proposta progettuale: la «manifestazione di interesse» di cui
al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per  gli
interventi di sistema» comprensiva della «proposta integrale»  sempre
citata nello stesso; 
    39.  Rendicontazione  delle   spese:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    40. Rendicontazione dei milestone e target: attivita' finalizzata
a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi  del
Piano (milestone e target, UE e nazionali).  Non  e'  necessariamente
legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    41. Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale  al
Servizio  centrale  per  il  PNRR  da   parte   della   funzione   di
rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di
intervento. Tale  attivita'  puo'  ricomprendere  la  rendicontazione
delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o  la  rendicontazione
del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di
competenza; 
    42.   Responsabile   amministrativo   del   progetto:   personale
dirigenziale o non dirigenziale a tempo  indeterminato  del  soggetto
proponente,  responsabile   della   gestione   della   documentazione
finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da
produrre al Ministero; 
    43. Richiesta di pagamento al  Servizio  centrale  per  il  PNRR:
richiesta di pagamento (attraverso trasferimento Fondi  o  erogazione
delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale  titolare  di
interventi  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  in  relazione   al
fabbisogno stimato di risorse sulla base delle  spese  effettivamente
sostenute dai soggetti attuatori  e/o  delle  previsioni  sui  futuri
flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di
cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far  fronte  alle
domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori; 
    44. Servizio centrale per  il  PNRR:  struttura  dirigenziale  di
livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e
controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del
Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; 
    45. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'art.  1,  comma
1043, della legge di bilancio  n.  178/2020  (legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di  monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR  e  atto  a  garantire  lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti  coinvolti  nella
governance del PNRR; 
    46. Soggetto proponente  (di  seguito,  anche  solo  proponente):
l'ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1  del
decreto legislativo n. 218/2016, o  l'universita'  e  le  istituzioni
universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese  le
scuole  superiori  ad  ordinamento  speciale),  anche  indicato  come
soggetto attuatore dell'intervento finanziato; 
    47.   Soggetto   co-proponente   (di    seguito,    anche    solo
co-proponente): soggetto pubblico di cui al  decreto  legislativo  n.
218/2016  e/o  universita'  e  istituzioni   universitarie   italiane
statali, comunque denominate (ivi comprese  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale), che partecipa alla proposta  progettuale  come
partner  del  soggetto  proponente,  anche  indicato  come   soggetto
attuatore dell'intervento finanziato; 
    48.  Soggetto  attuatore:   soggetto   responsabile   dell'avvio,
dell'attuazione  e   della   funzionalita'   dell'intervento/progetto
finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma  4,  lettera  o)
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i  soggetti  attuatori
sono:  «i  soggetti  pubblici   o   privati   che   provvedono   alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1,
del medesimo decreto  specifica  che  «alla  realizzazione  operativa
degli interventi previsti  dal  PNRR  provvedono  le  amministrazioni
centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli
enti locali (sulla base  delle  specifiche  competenze  istituzionali
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel  PNRR)
attraverso  le  proprie  strutture  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni  individuati  nel  PNRR  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; nel  presente
avviso,  tale  organismo  e'   individuato   anche   come   «soggetto
proponente» e «soggetto co-proponente»; 
    49. Soggetto realizzatore  o  soggetto  esecutore:  soggetto  e/o
operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione  del
progetto  (es.  fornitore  beni   e   servizi/esecutore   lavori)   e
individuato dal  soggetto  attuatore  nel  rispetto  della  normativa
eurounionale e nazionale  applicabile  (es.  in  materia  di  appalti
pubblici); 
    50. Target: traguardo quantitativo  da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.); 
    51. Unita' di audit: struttura che svolge attivita' di  controllo
sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241; 
    52. Unita' operativa: Istituto, Dipartimento,  laboratorio,  sede
operativa  o  altra  forma  nella  quale  si  articola  la  struttura
organizzativa  e  di  ricerca  e  sviluppo  del  proponente   o   del
co-proponente  che  viene  direttamente  coinvolta   nella   proposta
progettuale. L'unita' operativa deve insistere su una  unica  sede  e
fare riferimento ad  un  insieme  di  risorse  stabili  (personale  e
attrezzature)  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  e  di
ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente; 
    53. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al Piano
finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; 
    54. Variazione soggettiva: ogni variazione al Piano finanziario e
alle  attivita'  originariamente  previste  dal  progetto  dovuta   a
modifica occorsa ai soggetti  attuatori  a  seguito  di  fusione  e/o
incorporazione o altri fenomeni successori.